L’A. analizza le principali questioni sorte in ambito giurisprudenziale riguardanti il patto di non concorrenza, di cui all'art. 2125, che lo configura come un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in forza del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di denaro od altra utilità al lavoratore, affinché quest'ultimo non svolga, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, attività in concorrenza con quella del datore di lavoro. In particolare, vengono presi in considerazione gli elementi che contraddistinguono l’esistenza del patto e cioè il corrispettivo a favore del prestatore di lavoro, che deve essere equo e comunque proporzionato al sacrificio richiesto al lavoratore, ma anche i limiti di oggetto, di tempo e di luogo. Infine, viene prestata attenzione ai rimedi alla parte lesa, quale la corresponsione di una penale nonchè la previsione di un’ azione di inibizione del comportamento concorrenziale del prestatore di lavoro, tendente a far cessare lo svolgimento di quelle mansioni oggetto del patto stesso.
Battisti, A.m. (2009). Art.2125 c.c.: patto di non concorrenza. In G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli (a cura di), Codice civile commentato. Terza edizione (pp. 4741-4749). Torino : Utet.
Art.2125 c.c.: patto di non concorrenza
BATTISTI, ANNA MARIA
2009-01-01
Abstract
L’A. analizza le principali questioni sorte in ambito giurisprudenziale riguardanti il patto di non concorrenza, di cui all'art. 2125, che lo configura come un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in forza del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di denaro od altra utilità al lavoratore, affinché quest'ultimo non svolga, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, attività in concorrenza con quella del datore di lavoro. In particolare, vengono presi in considerazione gli elementi che contraddistinguono l’esistenza del patto e cioè il corrispettivo a favore del prestatore di lavoro, che deve essere equo e comunque proporzionato al sacrificio richiesto al lavoratore, ma anche i limiti di oggetto, di tempo e di luogo. Infine, viene prestata attenzione ai rimedi alla parte lesa, quale la corresponsione di una penale nonchè la previsione di un’ azione di inibizione del comportamento concorrenziale del prestatore di lavoro, tendente a far cessare lo svolgimento di quelle mansioni oggetto del patto stesso.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.