Il lavoro annota la prima decisione di Corte di Appello relativa ad una fattispecie di collaborazione coordinata a progetto. In particolare, la Corte Territoriale di Firenze ha occasione di intervenire da un lato, sulla questione - preliminare - della individuazione della nozione di "progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso", cui a mente dell'art. 61, comma primo, del D.lgs. n.276/2003 e succ. mod. devono essere ricondotti i rapporti di collaborazione del settore privato già definiti dall'art. 409, n. 3, c.p.c., fatte salve le eccezioni espresse dal comma terzo; dall'altro lato, il Giudice di secondo grado precisa le conseguenze della mancata specificazione in forma scritta del progetto o programma di lavoro. Invero,la Corte, per entrambi i profili che rilevano nel caso concreto sottoposto alla sua valutazione, dichiaratamente conferma un'interpretazione rigida delle norme di legge, in specie sul piano della natura della presunzione dell'art. 69, comma primo, secondo la lettura che, nel corso degli ultimi anni, soprattutto sul piano giurisprudenziale, è andata soppiantando il primo indirizzo "morbido" con riguardo alla determinazione dei contorni di definizione del nuovo istituto. Il commento in parola è allora anche l'occasione di riordinare "lo stato dell'arte" delle differenti chiavi di interpretazione della nuova regolamentazione legale -che si è dimostrata di non facile lettura - ad opera della dottrina, della giurisprudenza e della consistente prassi amministrativa intervenuta in questi anni.
Cassar, S. (2009). Il lavoro a progetto: il "dialogo" a distanza tra giurisprudenza e prassi amministrativa. LAVORO E PREVIDENZA OGGI, 36(2), 257-284.
Il lavoro a progetto: il "dialogo" a distanza tra giurisprudenza e prassi amministrativa
CASSAR, SABRINA
2009-01-01
Abstract
Il lavoro annota la prima decisione di Corte di Appello relativa ad una fattispecie di collaborazione coordinata a progetto. In particolare, la Corte Territoriale di Firenze ha occasione di intervenire da un lato, sulla questione - preliminare - della individuazione della nozione di "progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso", cui a mente dell'art. 61, comma primo, del D.lgs. n.276/2003 e succ. mod. devono essere ricondotti i rapporti di collaborazione del settore privato già definiti dall'art. 409, n. 3, c.p.c., fatte salve le eccezioni espresse dal comma terzo; dall'altro lato, il Giudice di secondo grado precisa le conseguenze della mancata specificazione in forma scritta del progetto o programma di lavoro. Invero,la Corte, per entrambi i profili che rilevano nel caso concreto sottoposto alla sua valutazione, dichiaratamente conferma un'interpretazione rigida delle norme di legge, in specie sul piano della natura della presunzione dell'art. 69, comma primo, secondo la lettura che, nel corso degli ultimi anni, soprattutto sul piano giurisprudenziale, è andata soppiantando il primo indirizzo "morbido" con riguardo alla determinazione dei contorni di definizione del nuovo istituto. Il commento in parola è allora anche l'occasione di riordinare "lo stato dell'arte" delle differenti chiavi di interpretazione della nuova regolamentazione legale -che si è dimostrata di non facile lettura - ad opera della dottrina, della giurisprudenza e della consistente prassi amministrativa intervenuta in questi anni.File | Dimensione | Formato | |
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