Il saggio esamina una norma di legge che reca, ad un tempo, precetti di natura sostanziale e “simmetriche” novità processuali: l’art. 20 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 2, intitolato “norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica” – ecco l’aggettivo – “modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo”. L’art. 20 desta particolare interesse in quanto la supposta relazione di “simmetria” tra regole sostanziali e modifiche che interessano il regime della tutela giurisdizionale (amministrativa) fatica ad emergere, se non in una non esaltante prospettiva assiologica, se dovesse convenirsi sulla tesi che i provvedimenti amministrativi individuati per sostenere ed assistere la spesa per investimenti (comma 1°) sono da considerarsi sostanzialmente inimpugnabili o – come si ritiene preferibile– assai difficilmente impugnabili. Il che appare essere il vero obbiettivo perseguito dal Legislatore con il comma 8° dell’art. 20.
Paolantonio, N. (2009). Misure congiunturali ed "asimmetrie" illiberali (in margine all’art. 20, l. 28 gennaio 2009, n. 2). GIUSTAMM.IT, 6(9).
Misure congiunturali ed "asimmetrie" illiberali (in margine all’art. 20, l. 28 gennaio 2009, n. 2).
PAOLANTONIO, NINO
2009-01-01
Abstract
Il saggio esamina una norma di legge che reca, ad un tempo, precetti di natura sostanziale e “simmetriche” novità processuali: l’art. 20 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 2, intitolato “norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica” – ecco l’aggettivo – “modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo”. L’art. 20 desta particolare interesse in quanto la supposta relazione di “simmetria” tra regole sostanziali e modifiche che interessano il regime della tutela giurisdizionale (amministrativa) fatica ad emergere, se non in una non esaltante prospettiva assiologica, se dovesse convenirsi sulla tesi che i provvedimenti amministrativi individuati per sostenere ed assistere la spesa per investimenti (comma 1°) sono da considerarsi sostanzialmente inimpugnabili o – come si ritiene preferibile– assai difficilmente impugnabili. Il che appare essere il vero obbiettivo perseguito dal Legislatore con il comma 8° dell’art. 20.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.