Lo scritto concerne una fattispecie in cui un arbitro lamentava il declassamento ad una categoria inferiore con pregiudizio patrimoniale. La giurisprudenza ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione statale ma, si ritiene, erroneamente, atteso che l’art. 3, comma 1°, 1° periodo della l. 280 del 2003, fa salva “… la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti …”: si ritiene che gli arbitri non possano essere esclusi dalla categoria degli “atleti”, sicchè la perdita del diritto ad una più elevata indennità quale conseguenza di un atto di declassamento apre la strada alla tutela innanzi al giudice ordinario
Paolantonio, N. (2009). Giustizia, sport ed arbitri (di calcio): in margine a Cons. Stato, Sezione VI, 17 aprile 2009, n. 2333. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA(2), 306-308.
Giustizia, sport ed arbitri (di calcio): in margine a Cons. Stato, Sezione VI, 17 aprile 2009, n. 2333
PAOLANTONIO, NINO
2009-01-01
Abstract
Lo scritto concerne una fattispecie in cui un arbitro lamentava il declassamento ad una categoria inferiore con pregiudizio patrimoniale. La giurisprudenza ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione statale ma, si ritiene, erroneamente, atteso che l’art. 3, comma 1°, 1° periodo della l. 280 del 2003, fa salva “… la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti …”: si ritiene che gli arbitri non possano essere esclusi dalla categoria degli “atleti”, sicchè la perdita del diritto ad una più elevata indennità quale conseguenza di un atto di declassamento apre la strada alla tutela innanzi al giudice ordinarioI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.