Il contributo analizza la sentenza della Corte costituzionale 16 luglio 2024, n. 128, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore. L’autore svolge considerazioni critiche sulla sentenza, in ordine alle sue motivazioni e al suo impatto di sistema. Infine, il contributo si occupa della problematica coesistenza tra i due regimi di tutela contro il licenziamento illegittimo dettati dal D.Lgs. n. 23 del 2015 e dall’art. 18, L. n. 300 del 1970

Passalacqua, P. (2024). La Corte costituzionale estende la reintegrazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo in caso di insussistenza del fatto materiale nel regime delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nota a Corte costituzionale 16 luglio 2024, n. 128. LAVORO E PREVIDENZA OGGI(11-12), 825-838.

La Corte costituzionale estende la reintegrazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo in caso di insussistenza del fatto materiale nel regime delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nota a Corte costituzionale 16 luglio 2024, n. 128

Passalacqua, P
2024-01-01

Abstract

Il contributo analizza la sentenza della Corte costituzionale 16 luglio 2024, n. 128, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore. L’autore svolge considerazioni critiche sulla sentenza, in ordine alle sue motivazioni e al suo impatto di sistema. Infine, il contributo si occupa della problematica coesistenza tra i due regimi di tutela contro il licenziamento illegittimo dettati dal D.Lgs. n. 23 del 2015 e dall’art. 18, L. n. 300 del 1970
2024
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Nota a sentenza
Esperti anonimi
Settore IUS/07
Settore GIUR-04/A - Diritto del lavoro
Italian
Lavoro (Rapporto di); Licenziamento individuale; Contratto di lavoro a tutele crescenti; Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23 del 2015; Giustificato motivo oggettivo; Illegittimità licenziamento per insussistenza del fatto; Reintegrazione; Omessa previsione; Violazione artt. 3, 4 e 35 Cost.; Illegittimità costituzionale; Esclusione repêchage; Criteri di scelta dei lavoratori; Legge delega n. 183 del 2014; Intervento del legislatore
Passalacqua, P. (2024). La Corte costituzionale estende la reintegrazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo in caso di insussistenza del fatto materiale nel regime delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nota a Corte costituzionale 16 luglio 2024, n. 128. LAVORO E PREVIDENZA OGGI(11-12), 825-838.
Passalacqua, P
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