Il contributo analizza la sentenza della Corte costituzionale 16 luglio 2024, n. 128, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore. L’autore svolge considerazioni critiche sulla sentenza, in ordine alle sue motivazioni e al suo impatto di sistema. Infine, il contributo si occupa della problematica coesistenza tra i due regimi di tutela contro il licenziamento illegittimo dettati dal D.Lgs. n. 23 del 2015 e dall’art. 18, L. n. 300 del 1970
Passalacqua, P. (2024). La Corte costituzionale estende la reintegrazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo in caso di insussistenza del fatto materiale nel regime delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nota a Corte costituzionale 16 luglio 2024, n. 128. LAVORO E PREVIDENZA OGGI(11-12), 825-838.
La Corte costituzionale estende la reintegrazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo in caso di insussistenza del fatto materiale nel regime delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nota a Corte costituzionale 16 luglio 2024, n. 128
Passalacqua, P
2024-01-01
Abstract
Il contributo analizza la sentenza della Corte costituzionale 16 luglio 2024, n. 128, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore. L’autore svolge considerazioni critiche sulla sentenza, in ordine alle sue motivazioni e al suo impatto di sistema. Infine, il contributo si occupa della problematica coesistenza tra i due regimi di tutela contro il licenziamento illegittimo dettati dal D.Lgs. n. 23 del 2015 e dall’art. 18, L. n. 300 del 1970File | Dimensione | Formato | |
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