La tassazione per trasparenza, disciplinata dagli articoli 115 e 116 del TUIR, consente alle società di capitali e alle s.r.l. a ristretta base proprietaria di imputare il reddito direttamente ai soci, eliminando la doppia imposizione. Questo regime è accessibile a società di capitali partecipate da altre società (art. 115) e a s.r.l. con specifici requisiti dimensionali e di composizione sociale (art. 116). L'opzione, irrevocabile per tre anni, richiede l'unanimità e si rinnova tacitamente. Gli utili imputati non sono tassati ulteriormente se distribuiti, mentre le perdite sono trasmissibili entro limiti patrimoniali. La scelta influisce su soci e società, con vantaggi variabili in base alle aliquote personali. Il regime di imposizione sui redditi erogati dalle società ai soci varia in base alla natura del percettore (persona fisica, imprenditore o società). Le modifiche normative recenti (L. 205/2017 e D.Lgs. 142/2018) hanno uniformato le aliquote e introdotto misure per evitare doppia imposizione. I dividendi percepiti da soggetti non imprenditori subiscono una ritenuta del 26%, mentre per imprenditori individuali e società sono parzialmente imponibili (rispettivamente al 58,14% e 5%). La disciplina considera anche casi particolari come remunerazioni da associazione in partecipazione, dividendi esteri e recesso dei soci, con attenzione alle modalità di calcolo e qualificazione reddituale.
Barabino, P. (2020). Sezione terza: la tassazione per trasparenza – Sezione quinta: L’imposizione a carico dei soci relativamente ai redditi erogati dalla società -. In Ibba Carlo, Marasà Giorgio (a cura di), Le società a responsabilità limitata. MILANO : Giuffrè.
Sezione terza: la tassazione per trasparenza – Sezione quinta: L’imposizione a carico dei soci relativamente ai redditi erogati dalla società -
Barabino, Paolo
2020-01-01
Abstract
La tassazione per trasparenza, disciplinata dagli articoli 115 e 116 del TUIR, consente alle società di capitali e alle s.r.l. a ristretta base proprietaria di imputare il reddito direttamente ai soci, eliminando la doppia imposizione. Questo regime è accessibile a società di capitali partecipate da altre società (art. 115) e a s.r.l. con specifici requisiti dimensionali e di composizione sociale (art. 116). L'opzione, irrevocabile per tre anni, richiede l'unanimità e si rinnova tacitamente. Gli utili imputati non sono tassati ulteriormente se distribuiti, mentre le perdite sono trasmissibili entro limiti patrimoniali. La scelta influisce su soci e società, con vantaggi variabili in base alle aliquote personali. Il regime di imposizione sui redditi erogati dalle società ai soci varia in base alla natura del percettore (persona fisica, imprenditore o società). Le modifiche normative recenti (L. 205/2017 e D.Lgs. 142/2018) hanno uniformato le aliquote e introdotto misure per evitare doppia imposizione. I dividendi percepiti da soggetti non imprenditori subiscono una ritenuta del 26%, mentre per imprenditori individuali e società sono parzialmente imponibili (rispettivamente al 58,14% e 5%). La disciplina considera anche casi particolari come remunerazioni da associazione in partecipazione, dividendi esteri e recesso dei soci, con attenzione alle modalità di calcolo e qualificazione reddituale.File | Dimensione | Formato | |
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