The 2001 UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage, which was concluded at the outcome of difficult negotiations, marked a turning point and gave a boost to international practice even outside its subjective scope of application. Although, in fact, the number of ratifications is increasing relatively slowly, after the adoption of the text, even before its entry into force, the convention was being taken as a model by several states for the adoption of their own domestic regulations. The standard set forth in the annex is extremely rigorous, and equally incisive is the model of «joint jurisdiction» over the continental shelf and the exclusive economic zone, to be exercised to protect interests shared by the entire international community. The 1970 UNESCO Convention on the illicit circulation of movable cultural property – which had an even more complex negotiating history than the 2001 convention and is instead characterized by extremely limited binding content – has also had a remarkable incentive effect for more effective protection. In that case, however, the influence on practice, again in the name of protecting shared interests, was mainly through the effect of raising public awareness and the resulting self-regulation of dealers in the international art market. These dynamics of international practice are part of a gradual and general trend toward the completion and consolidation of the protection of cultural heritage in customary international law, as well as in conventional law, to which the difficult conclusion of these two treaties has made an important contribution.

La convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, conclusa all’esito di difficili negoziati, ha segnato un punto di svolta e dato un impulso alla prassi internazionale anche al di fuori del suo ambito soggettivo di applicazione. Nonostante, infatti, il numero delle ratifiche aumenti con relativa lentezza, già dopo l’adozione del testo e prima ancora della sua entrata in vigore, la convenzione era presa a modello da diversi Stati perl’adozione delle proprie normative interne. Lo standard disposto nell’allegato è estremamente rigoroso e altrettanto incisivo è il modello di «giurisdizione congiunta» sulla piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva, da esercitare a tutela di interessi condivisi dall’intera comunità internazionale. Anche la convenzione UNESCO del 1970 sulla circolazione illecita dei beni culturali mobili – che ha avuto una storia negoziale ancora più complessa della convenzione del 2001 ed è invece caratterizzata da un estremamente limitato contenuto vincolante – ha avuto un effetto di notevole incentivo per una più efficace protezione. In tal caso, però, l’influenza sulla prassi, sempre in nome della tutela di interessi condivisi, si è avuta soprattutto grazie all’effetto di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e alla conseguente volontaria responsabilizzazione dei dealers del mercato internazionale dell’arte. Tali dinamiche della prassi internazionale si iscrivono in una progressiva e generale tendenza verso il completamento e consolidamento della protezione del patrimonio culturale nel diritto internazionale consuetudinario, oltre che in quello convenzionale, a cui anche la difficile conclusione di questi due trattati ha contribuito in modo importante.

Mucci, F. (2024). La protezione dei beni culturali sommersi: una complessa storia negoziale conclusasi in linea con l'obiettivo di un elevato livello di salvaguardia. RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE, 2024(1), 95-128 [10.57574/596541514].

La protezione dei beni culturali sommersi: una complessa storia negoziale conclusasi in linea con l'obiettivo di un elevato livello di salvaguardia

Federica Mucci
2024-01-01

Abstract

The 2001 UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage, which was concluded at the outcome of difficult negotiations, marked a turning point and gave a boost to international practice even outside its subjective scope of application. Although, in fact, the number of ratifications is increasing relatively slowly, after the adoption of the text, even before its entry into force, the convention was being taken as a model by several states for the adoption of their own domestic regulations. The standard set forth in the annex is extremely rigorous, and equally incisive is the model of «joint jurisdiction» over the continental shelf and the exclusive economic zone, to be exercised to protect interests shared by the entire international community. The 1970 UNESCO Convention on the illicit circulation of movable cultural property – which had an even more complex negotiating history than the 2001 convention and is instead characterized by extremely limited binding content – has also had a remarkable incentive effect for more effective protection. In that case, however, the influence on practice, again in the name of protecting shared interests, was mainly through the effect of raising public awareness and the resulting self-regulation of dealers in the international art market. These dynamics of international practice are part of a gradual and general trend toward the completion and consolidation of the protection of cultural heritage in customary international law, as well as in conventional law, to which the difficult conclusion of these two treaties has made an important contribution.
2024
Pubblicato
Rilevanza internazionale
Articolo
Esperti anonimi
Settore IUS/13
Settore GIUR-09/A - Diritto internazionale
Italian
La convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, conclusa all’esito di difficili negoziati, ha segnato un punto di svolta e dato un impulso alla prassi internazionale anche al di fuori del suo ambito soggettivo di applicazione. Nonostante, infatti, il numero delle ratifiche aumenti con relativa lentezza, già dopo l’adozione del testo e prima ancora della sua entrata in vigore, la convenzione era presa a modello da diversi Stati perl’adozione delle proprie normative interne. Lo standard disposto nell’allegato è estremamente rigoroso e altrettanto incisivo è il modello di «giurisdizione congiunta» sulla piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva, da esercitare a tutela di interessi condivisi dall’intera comunità internazionale. Anche la convenzione UNESCO del 1970 sulla circolazione illecita dei beni culturali mobili – che ha avuto una storia negoziale ancora più complessa della convenzione del 2001 ed è invece caratterizzata da un estremamente limitato contenuto vincolante – ha avuto un effetto di notevole incentivo per una più efficace protezione. In tal caso, però, l’influenza sulla prassi, sempre in nome della tutela di interessi condivisi, si è avuta soprattutto grazie all’effetto di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e alla conseguente volontaria responsabilizzazione dei dealers del mercato internazionale dell’arte. Tali dinamiche della prassi internazionale si iscrivono in una progressiva e generale tendenza verso il completamento e consolidamento della protezione del patrimonio culturale nel diritto internazionale consuetudinario, oltre che in quello convenzionale, a cui anche la difficile conclusione di questi due trattati ha contribuito in modo importante.
shared interest in underwater cultural heritage, international law, negotiations of treaties
interesse condiviso al patrimonio culturale subacqueo, diritto internazionale, negoziato dei trattati
Mucci, F. (2024). La protezione dei beni culturali sommersi: una complessa storia negoziale conclusasi in linea con l'obiettivo di un elevato livello di salvaguardia. RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE, 2024(1), 95-128 [10.57574/596541514].
Mucci, F
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2108/394434
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