L’articolo si propone di indagare la definizione e la qualificazione giuridica dell’istituto della genitorialità dal punto di vista costituzionale con particolare riferimento alla disciplina del riconoscimento dei figli nati a seguito del ricorso alle tecniche riproduttive artificiali. L’assenza di una specifica previsione per le coppie omosessuali ha fatto sì che la giurisprudenza, attraverso percorsi non sempre lineari, ne abbia apprestato tutela alla luce del principio del best interest del soggetto minore coinvolto. Se da un lato il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia, dall’altro il riconoscimento automatico del rapporto genitoriale nei confronti di colui il quale è privo di legame genetico trova un ostacolo nell’art. 29 Cost. dove, nel disegno dei Costituenti, il rapporto di filiazione è stato previsto e ancorato all’elemento della naturalità per cui può venire ad esistenza solamente all’interno di un rapporto eterosessuale.
Gimelli, N. (2024). La nozione costituzionale della filiazione: muro da abbattere o frontiera da rispettare (nell'ambito delle tecniche riproduttive artificiali?). GIUSTAMM.IT(11), 1-18.
La nozione costituzionale della filiazione: muro da abbattere o frontiera da rispettare (nell'ambito delle tecniche riproduttive artificiali?)
Gimelli, N
2024-11-18
Abstract
L’articolo si propone di indagare la definizione e la qualificazione giuridica dell’istituto della genitorialità dal punto di vista costituzionale con particolare riferimento alla disciplina del riconoscimento dei figli nati a seguito del ricorso alle tecniche riproduttive artificiali. L’assenza di una specifica previsione per le coppie omosessuali ha fatto sì che la giurisprudenza, attraverso percorsi non sempre lineari, ne abbia apprestato tutela alla luce del principio del best interest del soggetto minore coinvolto. Se da un lato il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia, dall’altro il riconoscimento automatico del rapporto genitoriale nei confronti di colui il quale è privo di legame genetico trova un ostacolo nell’art. 29 Cost. dove, nel disegno dei Costituenti, il rapporto di filiazione è stato previsto e ancorato all’elemento della naturalità per cui può venire ad esistenza solamente all’interno di un rapporto eterosessuale.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Contributo Gimelli.pdf
non disponibili
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Licenza:
Copyright degli autori
Dimensione
185.25 kB
Formato
Adobe PDF
|
185.25 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.