Le riflessioni proposte prendono spunto dall’ennesima novella in tema di tutele del lavoro nell’appalto, contenuta all’art. 29 del d.l. n. 19 del 2 marzo 2024, c.d. Decreto PNRR (quasi una sorta di decreto omnibus orientato all’implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), convertito con modifiche nella legge n. 56/2024, entrata in vigore il 1° maggio. Ad una primissima lettura a caldo si dà riscontro, innanzitutto, dell’introduzione di uno standard di trattamento economico e normativo, sancito dal comma 1-bis, dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003: quest’ultimo, richiamato nella doppia formulazione della versione introdotta con il decreto-legge e di quella emendata tesa a superare le criticità operative emerse sulle prime, ha effetto sulla “coazione economica indiretta” indotta sul committente che ne risponde solidalmente e quindi, in ultima analisi, sulla rilevanza che il costo del lavoro assume nella scelta di ricorrere all’appalto. Detto vincolo solidale è oggi richiesto in tutte le ipotesi di interposizione in quanto la novella con un nuovo inciso inserito al comma 2, dell’art. 29, del d.lgs. n. 276/2003 – per il vero con una collocazione perfettibile – risolve la questione dell’applicabilità della responsabilità solidale non soltanto alle esternalizzazioni genuine ma anche a quelle illecite. Le modifiche in parola valgono a segnalare una maggiore prudenza dell’ordinamento verso pratiche di decentralizzazione produttiva e di intermediazione di manodopera; questo livello di guardia appare sostenuto, altresì, da un inasprimento del piano sanzionatorio ma anche dalle ulteriori novità introdotte in tema di verifiche di congruità, tra le quali quella della c.d. patente a punti, cui pure si fa rapidamente cenno.
Cassar, S. (2024). Appalti e subappalti. Prime riflessioni a margine delle novità regolamentari in tema di clausole sociali, responsabilità solidale e patente a punti. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO(2), 250-267.
Appalti e subappalti. Prime riflessioni a margine delle novità regolamentari in tema di clausole sociali, responsabilità solidale e patente a punti
CASSAR
2024-08-01
Abstract
Le riflessioni proposte prendono spunto dall’ennesima novella in tema di tutele del lavoro nell’appalto, contenuta all’art. 29 del d.l. n. 19 del 2 marzo 2024, c.d. Decreto PNRR (quasi una sorta di decreto omnibus orientato all’implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), convertito con modifiche nella legge n. 56/2024, entrata in vigore il 1° maggio. Ad una primissima lettura a caldo si dà riscontro, innanzitutto, dell’introduzione di uno standard di trattamento economico e normativo, sancito dal comma 1-bis, dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003: quest’ultimo, richiamato nella doppia formulazione della versione introdotta con il decreto-legge e di quella emendata tesa a superare le criticità operative emerse sulle prime, ha effetto sulla “coazione economica indiretta” indotta sul committente che ne risponde solidalmente e quindi, in ultima analisi, sulla rilevanza che il costo del lavoro assume nella scelta di ricorrere all’appalto. Detto vincolo solidale è oggi richiesto in tutte le ipotesi di interposizione in quanto la novella con un nuovo inciso inserito al comma 2, dell’art. 29, del d.lgs. n. 276/2003 – per il vero con una collocazione perfettibile – risolve la questione dell’applicabilità della responsabilità solidale non soltanto alle esternalizzazioni genuine ma anche a quelle illecite. Le modifiche in parola valgono a segnalare una maggiore prudenza dell’ordinamento verso pratiche di decentralizzazione produttiva e di intermediazione di manodopera; questo livello di guardia appare sostenuto, altresì, da un inasprimento del piano sanzionatorio ma anche dalle ulteriori novità introdotte in tema di verifiche di congruità, tra le quali quella della c.d. patente a punti, cui pure si fa rapidamente cenno.File | Dimensione | Formato | |
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