Dopo l’esame del gruppo come fenomeno economico, l’opera ricostruisce le funzioni delle diverse discipline dei gruppi attestate nel diritto vigente, osservando come essere siano tutte riconducibili alternativamente ad uno dei due “paradigmi assiologici” ivi identificati. Il primo rappresenta un paradigma di favore per l’articolazione in gruppo dell’iniziativa economica unitaria. A tale classe appartengono le regole di eterogoverno del gruppo (soprattutto: limiti della eterodirezione lecita e disciplina della responsabilità risarcitoria ex art. 2497 c.c.) e dell’imputazione al (o all’interno del) gruppo (tra le quali si esaminano le discipline della solidarietà risarcitoria ex art. 2497 c.c., del recesso dei soci dalle società di gruppo, del finanziamento intragruppo, dell’antitrust, dei marchi, delle procedure concorsuali). Tutte queste regole sono accomunate per essere destinate a favorire o comunque a disciplinare l’attività di direzione e coordinamento di società e, conseguentemente, a rendere compatibile con l’esistenza di tale “unidirezionalità” l’applicazione di numerose regole pensate in riferimento alla società “autonoma”. Il secondo rappresenta invece un paradigma di (maggiore o minore) avversione all’aggregazione ed all’attività intragruppo e si compone di regole vòlte a garantire, pur se in modi e con intensità differenti (separazione contabile, gestionale, societaria, proprietaria), l’autonomia delle singole unità appartenenti all’aggregato e l’indipendenza della società di gruppo dalla pur astrattamente configurabile attività di direzione e coordinamento eteronomi. Tutte le tecniche di “separazione” esaminate sono accomunate, al vertice, dall’intento di garantire, con intensità maggiore di quanto non sia previsto nel diritto comune, l’“autonomia” delle società appartenenti al gruppo rispetto alle direttive “di gruppo” e, di conseguenza, limitare o vietare del tutto il compimento di quelle operazioni intragruppo che nella disciplina societaria del governo rappresentano proprio lo strumento per la produzione dei “vantaggi da gruppo”. Il contenuto precettivo di siffatta impermeabilizzazione dipende dal tipo di “disfunzione di mercato” dalla quale trae fondamento, giustificazione e limite ciascuna disciplina regolatoria in esame. In tal senso, gli interessi pubblici sottostanti le discipline oggetto di esame sono catalogati in quattro macro insiemi: quello della stabilità dei mercati finanziarî (banche, assicurazioni, imprese di investimento), quello della promozione della concorrenza (limitando l’indagine alle industrie “a rete”: comunicazioni elettroniche, elettricità, gas, oltre che a quello della «gestione di servizi di interesse economico generale» ovvero «in regime di monopolio sul mercato»), quello della garanzia del “pluralismo” (radiotelevisione) e, infine, quello “proregolatorio” a garanzia dell’indipendenza del soggetto cui la legge attribuisce il ruolo, a tutela di un pubblico interesse, di “controllore” rispetto all’operatore economico da questi “controllato”.

Marchisio, E. (2009). Usi alternativi del gruppo di società: la regolazione dei gruppi tra disciplina del «governo» delle società e diritto settoriale delle imprese. Napoli : Jovene.

Usi alternativi del gruppo di società: la regolazione dei gruppi tra disciplina del «governo» delle società e diritto settoriale delle imprese

MARCHISIO, EMILIANO
2009-01-01

Abstract

Dopo l’esame del gruppo come fenomeno economico, l’opera ricostruisce le funzioni delle diverse discipline dei gruppi attestate nel diritto vigente, osservando come essere siano tutte riconducibili alternativamente ad uno dei due “paradigmi assiologici” ivi identificati. Il primo rappresenta un paradigma di favore per l’articolazione in gruppo dell’iniziativa economica unitaria. A tale classe appartengono le regole di eterogoverno del gruppo (soprattutto: limiti della eterodirezione lecita e disciplina della responsabilità risarcitoria ex art. 2497 c.c.) e dell’imputazione al (o all’interno del) gruppo (tra le quali si esaminano le discipline della solidarietà risarcitoria ex art. 2497 c.c., del recesso dei soci dalle società di gruppo, del finanziamento intragruppo, dell’antitrust, dei marchi, delle procedure concorsuali). Tutte queste regole sono accomunate per essere destinate a favorire o comunque a disciplinare l’attività di direzione e coordinamento di società e, conseguentemente, a rendere compatibile con l’esistenza di tale “unidirezionalità” l’applicazione di numerose regole pensate in riferimento alla società “autonoma”. Il secondo rappresenta invece un paradigma di (maggiore o minore) avversione all’aggregazione ed all’attività intragruppo e si compone di regole vòlte a garantire, pur se in modi e con intensità differenti (separazione contabile, gestionale, societaria, proprietaria), l’autonomia delle singole unità appartenenti all’aggregato e l’indipendenza della società di gruppo dalla pur astrattamente configurabile attività di direzione e coordinamento eteronomi. Tutte le tecniche di “separazione” esaminate sono accomunate, al vertice, dall’intento di garantire, con intensità maggiore di quanto non sia previsto nel diritto comune, l’“autonomia” delle società appartenenti al gruppo rispetto alle direttive “di gruppo” e, di conseguenza, limitare o vietare del tutto il compimento di quelle operazioni intragruppo che nella disciplina societaria del governo rappresentano proprio lo strumento per la produzione dei “vantaggi da gruppo”. Il contenuto precettivo di siffatta impermeabilizzazione dipende dal tipo di “disfunzione di mercato” dalla quale trae fondamento, giustificazione e limite ciascuna disciplina regolatoria in esame. In tal senso, gli interessi pubblici sottostanti le discipline oggetto di esame sono catalogati in quattro macro insiemi: quello della stabilità dei mercati finanziarî (banche, assicurazioni, imprese di investimento), quello della promozione della concorrenza (limitando l’indagine alle industrie “a rete”: comunicazioni elettroniche, elettricità, gas, oltre che a quello della «gestione di servizi di interesse economico generale» ovvero «in regime di monopolio sul mercato»), quello della garanzia del “pluralismo” (radiotelevisione) e, infine, quello “proregolatorio” a garanzia dell’indipendenza del soggetto cui la legge attribuisce il ruolo, a tutela di un pubblico interesse, di “controllore” rispetto all’operatore economico da questi “controllato”.
2009
Settore IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE
Italian
Rilevanza nazionale
Monografia
Gruppi di società; società di capitali; direzione e coordinamento
Marchisio, E. (2009). Usi alternativi del gruppo di società: la regolazione dei gruppi tra disciplina del «governo» delle società e diritto settoriale delle imprese. Napoli : Jovene.
Monografia
Marchisio, E
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