Contrapposto al quadro normativo pensato per i cittadini dell’Unione è il complesso di disposizioni, recante taluni diritti in tema di circolazione e di soggiorno, riservate agli stranieri cittadini di Stati terzi regolarmente residenti negli Stati membri. La «libertà di circolazione e soggiorno», recita in proposito l’art. 45, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, «[…] può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro» . L’asserzione, priva di accenti perentori, lascia intendere che agli stranieri citati non viene riconosciuta in maniera automatica la titolarità del diritto di circolare all’interno dell’Unione europea e di soggiornare in un altro Stato membro; ci si limita invece ad attribuire alla stessa Unione il potere di adottare misure che fissino le condizioni alle quali questo può avvenire. Il cittadino di Stato terzo, in definitiva, ha il diritto di spostarsi e di stabilirsi in uno Stato membro dell’Unione diverso da quello di residenza regolare soltanto nella misura in cui tale diritto sia previsto da un atto dell’Unione, essendo egli altrimenti soggetto, in via di principio, ai requisiti, alquanto rigorosi, previsti dalle leggi nazionali sull’immigrazione . L’insieme delle regole di diritto dell’Unione europea che ne consegue, alla cui disamina è dedicato il presente contributo, denota un approccio non strutturato, non metodico, quanto piuttosto disordinato e disarmonico.
Simone, P. (2024). La libertà di circolazione e il diritto di soggiorno degli stranieri legalmente residenti nell’Unione europea. In C. Simonetti (a cura di), Immigrazione, multiculturalismo, integrazione. Percorsi e discipline a confronto (pp. 223-276). Milano : Key.
La libertà di circolazione e il diritto di soggiorno degli stranieri legalmente residenti nell’Unione europea
Simone, P
2024-01-01
Abstract
Contrapposto al quadro normativo pensato per i cittadini dell’Unione è il complesso di disposizioni, recante taluni diritti in tema di circolazione e di soggiorno, riservate agli stranieri cittadini di Stati terzi regolarmente residenti negli Stati membri. La «libertà di circolazione e soggiorno», recita in proposito l’art. 45, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, «[…] può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro» . L’asserzione, priva di accenti perentori, lascia intendere che agli stranieri citati non viene riconosciuta in maniera automatica la titolarità del diritto di circolare all’interno dell’Unione europea e di soggiornare in un altro Stato membro; ci si limita invece ad attribuire alla stessa Unione il potere di adottare misure che fissino le condizioni alle quali questo può avvenire. Il cittadino di Stato terzo, in definitiva, ha il diritto di spostarsi e di stabilirsi in uno Stato membro dell’Unione diverso da quello di residenza regolare soltanto nella misura in cui tale diritto sia previsto da un atto dell’Unione, essendo egli altrimenti soggetto, in via di principio, ai requisiti, alquanto rigorosi, previsti dalle leggi nazionali sull’immigrazione . L’insieme delle regole di diritto dell’Unione europea che ne consegue, alla cui disamina è dedicato il presente contributo, denota un approccio non strutturato, non metodico, quanto piuttosto disordinato e disarmonico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.