La direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati , si situa tra gli atti di diritto derivato destinati a disciplinare la presenza nel territorio dell’Unione europea di stranieri in relazione a specifiche attività (lavorative, di studio, di ricerca, di tirocinio o di volontariato). Essa mira a creare un sistema di accoglienza chiaro e trasparente, basato su uno speciale permesso di soggiorno denominato “Carta blu UE”, capace di attrarre chi è in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti di istruzione superiore o da istituti di istruzione terziaria, attestante il completamento di un percorso formativo post-secondario o terziario equivalente di durata almeno triennale, nonché il conseguimento del relativo diploma o certificato . È palpabile e manifesto, al riguardo, lo sforzo teso a favorire, all’interno della stessa Unione, la circolazione della categoria di individui considerata. Uno degli scopi del provvedimento, enunciato dal suo art. 1, lett. b), consiste infatti nel creare le premesse affinché i lavoratori altamente qualificati rimangano nell’Unione insieme ai propri familiari e possano quindi disimpegnare più facilmente le proprie mansioni non soltanto nello Stato membro che per primo ha concesso loro una Carta blu UE (“primo Stato membro”), bensì anche in uno Stato membro, diverso dal primo (da cui la persona interessata si sposta), nel quale il titolare di Carta blu UE, intendendo esercitare o esercitando il diritto alla mobilità ai sensi della direttiva (UE) 2021/1883, chiede di soggiornare (“secondo Stato membro”) .
Simone, P. (2024). La mobilità tra Stati membri dell’Unione europea dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. ORIZZONTE JUS(1), 65-80.
La mobilità tra Stati membri dell’Unione europea dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati
Simone, P
2024-01-01
Abstract
La direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati , si situa tra gli atti di diritto derivato destinati a disciplinare la presenza nel territorio dell’Unione europea di stranieri in relazione a specifiche attività (lavorative, di studio, di ricerca, di tirocinio o di volontariato). Essa mira a creare un sistema di accoglienza chiaro e trasparente, basato su uno speciale permesso di soggiorno denominato “Carta blu UE”, capace di attrarre chi è in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti di istruzione superiore o da istituti di istruzione terziaria, attestante il completamento di un percorso formativo post-secondario o terziario equivalente di durata almeno triennale, nonché il conseguimento del relativo diploma o certificato . È palpabile e manifesto, al riguardo, lo sforzo teso a favorire, all’interno della stessa Unione, la circolazione della categoria di individui considerata. Uno degli scopi del provvedimento, enunciato dal suo art. 1, lett. b), consiste infatti nel creare le premesse affinché i lavoratori altamente qualificati rimangano nell’Unione insieme ai propri familiari e possano quindi disimpegnare più facilmente le proprie mansioni non soltanto nello Stato membro che per primo ha concesso loro una Carta blu UE (“primo Stato membro”), bensì anche in uno Stato membro, diverso dal primo (da cui la persona interessata si sposta), nel quale il titolare di Carta blu UE, intendendo esercitare o esercitando il diritto alla mobilità ai sensi della direttiva (UE) 2021/1883, chiede di soggiornare (“secondo Stato membro”) .I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.