Il presente contributo è suddiviso in due parti: – nella prima, forse più tassonomica o ricognitiva, si esamina la terminologia del Codice della Crisi, che allontana l’azienda dal puro complesso di beni e richiama l’attività di impresa, ma una impresa, se così si può dire, separata dal titolare e quindi diversa da quella considerata dall’art. 2082 e dall’art. 2195 c.c.; – nella seconda, ci si chiede se l’azienda in circolazione del Codice della Crisi – ammesso che sia un istituto unitario – sia lo stesso complesso trasferito secondo il codice civile. Si proporrà poi una chiosa sul complesso coordinamento delle norme sulla crisi con gli effetti del trasferimento d’azienda per i contratti, crediti e debiti. Conviene comunque anticipare i risultati. Nello scenario di crisi: a) i riferimenti all’azienda, anche se non univoci, sono intesi a distinguere non solo il complesso dei beni organizzati, distinti dal soggetto e dall’attività di quello specifico soggetto, cioè non riguardano solo l’“oggetto”; b) il complesso dei beni, nella liquidazione giudiziale, è marcatamente segnato dalla proprietà (del tutto differentemente rispetto alla fattispecie dell’art. 2555 c.c.), con la conseguente diversità della situazione soggettiva di “titolarità” che l’organo concorsuale deve amministrare rispetto a quella originaria dell’imprenditore; c) nel momento della rilevazione dei dati del patrimonio del debitore e della continuazione, la “continuità” (aziendale), la “continuazione” (dell’attività 66 CARLO FELICE GIAMPAOLINO aziendale) e la “veridicità” (dei dati aziendali) richiamano non caratteristiche di un complesso di beni che costituisce la fattispecie ex art. 2555 c.c. ma alcuni elementi della fattispecie e della disciplina dell’impresa ex art. 2082 c.c.; d) nel contesto concorsuale non è ammissibile una c.d. teoria dell’azienda che include nel perimetro debiti e contratti (e ciò a prescindere dall’accoglimento della tesi atomistica, che pure sembra la più convincente, a livello generale). L’unica tesi che sembra possibile è quella che separi nettamente l’oggetto della cessione da debiti, crediti e rapporti contrattuali. Anche l’“avviamento”, che è talvolta assente in caso di crisi o insolvenza, non è parte necessaria del trasferimento; e) la tesi dell’universitas, ancora diffusa, è inaccettabile perché il bene, se tale fosse, almeno dovrebbe essere uguale a sé stesso. Invece l’azienda cambia a seconda della procedura del debitore e, nel caso di liquidazione giudiziale, a seconda dell’esercizio dell’impresa; f) nel concordato preventivo, l’azienda del debitore è assimilabile a quella dell’imprenditore non assoggettato a procedura. Di essa possono fare parte beni dei quali ha disponibilità senza essere proprietario (leasing, affitti, locazioni) e il vincolo dell’organizzazione sui beni derivante da contratti afferenti a servizi, che continuano ad essere prestati, non viene a mancare; g) nella liquidazione giudiziale, la situazione giuridica soggettiva sull’azienda cambia in quanto cambia la configurazione oggettiva del complesso dei beni che il curatore può “vendere”, cioè trasferire di proprietà. Il “complesso dei beni” è composto da beni di proprietà del debitore, da beni posseduti o detenuti sulla base di contratti nei quali il curatore sia subentrato, e da beni rispetto ai quali il terzo proprietario abbia consentito espressamente la disposizione. L’azienda non ricomprende quei beni di terzi, che sono passibili di restituzione e rivendica per effetto dell’apertura della procedura, salvo che i contratti sulla base dei quali il curatore possa disporne siano stati confermati dal curatore.

Giampaolino, C.f. (2024). L’AZIENDA E L’ART. 2555 C.C. NELLE PROCEDURE CONCORSUALI. In francesco barachini (a cura di), LA CRISI D’IMPRESA NEL NUOVO CODICE: PROBLEMI E PROSPETTIVE (pp. 65-84). torino : giappichelli.

L’AZIENDA E L’ART. 2555 C.C. NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

giampaolino
2024-04-01

Abstract

Il presente contributo è suddiviso in due parti: – nella prima, forse più tassonomica o ricognitiva, si esamina la terminologia del Codice della Crisi, che allontana l’azienda dal puro complesso di beni e richiama l’attività di impresa, ma una impresa, se così si può dire, separata dal titolare e quindi diversa da quella considerata dall’art. 2082 e dall’art. 2195 c.c.; – nella seconda, ci si chiede se l’azienda in circolazione del Codice della Crisi – ammesso che sia un istituto unitario – sia lo stesso complesso trasferito secondo il codice civile. Si proporrà poi una chiosa sul complesso coordinamento delle norme sulla crisi con gli effetti del trasferimento d’azienda per i contratti, crediti e debiti. Conviene comunque anticipare i risultati. Nello scenario di crisi: a) i riferimenti all’azienda, anche se non univoci, sono intesi a distinguere non solo il complesso dei beni organizzati, distinti dal soggetto e dall’attività di quello specifico soggetto, cioè non riguardano solo l’“oggetto”; b) il complesso dei beni, nella liquidazione giudiziale, è marcatamente segnato dalla proprietà (del tutto differentemente rispetto alla fattispecie dell’art. 2555 c.c.), con la conseguente diversità della situazione soggettiva di “titolarità” che l’organo concorsuale deve amministrare rispetto a quella originaria dell’imprenditore; c) nel momento della rilevazione dei dati del patrimonio del debitore e della continuazione, la “continuità” (aziendale), la “continuazione” (dell’attività 66 CARLO FELICE GIAMPAOLINO aziendale) e la “veridicità” (dei dati aziendali) richiamano non caratteristiche di un complesso di beni che costituisce la fattispecie ex art. 2555 c.c. ma alcuni elementi della fattispecie e della disciplina dell’impresa ex art. 2082 c.c.; d) nel contesto concorsuale non è ammissibile una c.d. teoria dell’azienda che include nel perimetro debiti e contratti (e ciò a prescindere dall’accoglimento della tesi atomistica, che pure sembra la più convincente, a livello generale). L’unica tesi che sembra possibile è quella che separi nettamente l’oggetto della cessione da debiti, crediti e rapporti contrattuali. Anche l’“avviamento”, che è talvolta assente in caso di crisi o insolvenza, non è parte necessaria del trasferimento; e) la tesi dell’universitas, ancora diffusa, è inaccettabile perché il bene, se tale fosse, almeno dovrebbe essere uguale a sé stesso. Invece l’azienda cambia a seconda della procedura del debitore e, nel caso di liquidazione giudiziale, a seconda dell’esercizio dell’impresa; f) nel concordato preventivo, l’azienda del debitore è assimilabile a quella dell’imprenditore non assoggettato a procedura. Di essa possono fare parte beni dei quali ha disponibilità senza essere proprietario (leasing, affitti, locazioni) e il vincolo dell’organizzazione sui beni derivante da contratti afferenti a servizi, che continuano ad essere prestati, non viene a mancare; g) nella liquidazione giudiziale, la situazione giuridica soggettiva sull’azienda cambia in quanto cambia la configurazione oggettiva del complesso dei beni che il curatore può “vendere”, cioè trasferire di proprietà. Il “complesso dei beni” è composto da beni di proprietà del debitore, da beni posseduti o detenuti sulla base di contratti nei quali il curatore sia subentrato, e da beni rispetto ai quali il terzo proprietario abbia consentito espressamente la disposizione. L’azienda non ricomprende quei beni di terzi, che sono passibili di restituzione e rivendica per effetto dell’apertura della procedura, salvo che i contratti sulla base dei quali il curatore possa disporne siano stati confermati dal curatore.
apr-2024
Settore IUS/04
Italian
Rilevanza nazionale
Capitolo o saggio
1. Perimetro del contributo. – 2. Il compimento di una evoluzione. – 3. I riferimenti normativi all’azienda nel Codice della Crisi. – 4. I termini “Azienda” e “aziendale” nel contesto concorsuale. – 5. “Aziendale” non si riferisce all’attività del soggetto in crisi. La “continuità aziendale” è oggettiva e prescinde dal soggetto. – 6. La separazione dal soggetto. L’azienda nelle leggi speciali sulla crisi di banche e assicurazioni. – 7. Variabilità del “complesso dei beni” a seconda della procedura. Definitiva infondatezza della tesi del bene unico. Posizione dei debiti. Il raffronto con la fattispecie dell’art. 2555 c.c. con le teorie sull’azienda. – 8. I beni dell’azienda del debitore soggetto a liquidazione. – 9. Conclusioni sulla tesi dell’universitas. – 10. Spunti sull’art. 2558 c.c.
1. Perimetro del contributo. – 2. Il compimento di una evoluzione. – 3. I riferimenti normativi all’azienda nel Codice della Crisi. – 4. I termini “Azienda” e “aziendale” nel contesto concorsuale. – 5. “Aziendale” non si riferisce all’attività del soggetto in crisi. La “continuità aziendale” è oggettiva e prescinde dal soggetto. – 6. La separazione dal soggetto. L’azienda nelle leggi speciali sulla crisi di banche e assicurazioni. – 7. Variabilità del “complesso dei beni” a seconda della procedura. Definitiva infondatezza della tesi del bene unico. Posizione dei debiti. Il raffronto con la fattispecie dell’art. 2555 c.c. con le teorie sull’azienda. – 8. I beni dell’azienda del debitore soggetto a liquidazione. – 9. Conclusioni sulla tesi dell’universitas. – 10. Spunti sull’art. 2558 c.c.
Giampaolino, C.f. (2024). L’AZIENDA E L’ART. 2555 C.C. NELLE PROCEDURE CONCORSUALI. In francesco barachini (a cura di), LA CRISI D’IMPRESA NEL NUOVO CODICE: PROBLEMI E PROSPETTIVE (pp. 65-84). torino : giappichelli.
Giampaolino, Cf
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