In riferimento al tema della sospensione condizionale della pena subordinata alle restituzioni in favore della persona offesa non costituitasi parte civile ed alla possibilità di disporre la revoca della misura sospensiva, ai sensi dell’art 168 c.p., in ipo-tesi di mancato adempimento, si è registrato nel tempo un rilevante contrasto giurisprudenziale. Secondo l’orientamento maggioritario l’obbligo risarcitorio e quello restitutorio, implicando la valutazione delle istanze di risarcimento formulate dalla persona offesa dal reato, presuppongono l’esercizio dell’azione civile nel processo penale, per cui deve escludersi che il giudice possa, in sua assenza, legittimamente subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno e alla restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato. In parallelo a questo orientamento è andato però delineandosi un diverso indirizzo interpretativo, volto a distinguere tra adempimento dell’obbligo risarcitorio e adempimento dell’obbligo restitutorio, ritenendosi necessaria la costituzione di parte civile solo nel caso in cui la sospensione condizionale della pena venga subordinata all’onere di risarcire il danno e non anche nell’ipotesi in cui si riferisca alla restituzione di beni. Alla luce di argomentazioni di tipo sistematico ed esegetico la Corte di Cassazione ha privilegiato l’indirizzo più consolida-to, stabilendo il principio di diritto secondo cui “il giudice può subordinare, a norma dell’art. 165 c.p., il beneficio della so-spensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all’adempimento dell’obbligo della restituzione dei beni conseguiti, per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile”.

Roiati, A. (2024). Le sezioni unite escludono la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento degli obblighi restitutori in mancanza di costituzione della parte civile. PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA, 2024(2), 316-327.

Le sezioni unite escludono la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento degli obblighi restitutori in mancanza di costituzione della parte civile

Roiati, A
2024-01-01

Abstract

In riferimento al tema della sospensione condizionale della pena subordinata alle restituzioni in favore della persona offesa non costituitasi parte civile ed alla possibilità di disporre la revoca della misura sospensiva, ai sensi dell’art 168 c.p., in ipo-tesi di mancato adempimento, si è registrato nel tempo un rilevante contrasto giurisprudenziale. Secondo l’orientamento maggioritario l’obbligo risarcitorio e quello restitutorio, implicando la valutazione delle istanze di risarcimento formulate dalla persona offesa dal reato, presuppongono l’esercizio dell’azione civile nel processo penale, per cui deve escludersi che il giudice possa, in sua assenza, legittimamente subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno e alla restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato. In parallelo a questo orientamento è andato però delineandosi un diverso indirizzo interpretativo, volto a distinguere tra adempimento dell’obbligo risarcitorio e adempimento dell’obbligo restitutorio, ritenendosi necessaria la costituzione di parte civile solo nel caso in cui la sospensione condizionale della pena venga subordinata all’onere di risarcire il danno e non anche nell’ipotesi in cui si riferisca alla restituzione di beni. Alla luce di argomentazioni di tipo sistematico ed esegetico la Corte di Cassazione ha privilegiato l’indirizzo più consolida-to, stabilendo il principio di diritto secondo cui “il giudice può subordinare, a norma dell’art. 165 c.p., il beneficio della so-spensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all’adempimento dell’obbligo della restituzione dei beni conseguiti, per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile”.
2024
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Nota a sentenza
Esperti anonimi
Settore IUS/17
Italian
Pena sospesa; revoca; risarcimento; restituzioni; costituzione di parte civile
Roiati, A. (2024). Le sezioni unite escludono la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento degli obblighi restitutori in mancanza di costituzione della parte civile. PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA, 2024(2), 316-327.
Roiati, A
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