Il testo trae spunto dalla ennesima correzione legislativa innestatasi sul c.d. Tusl e compie una riflessione sul medico competente quale figura avente un ruolo centrale per la determinazione dei pericoli incidenti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e per la sorveglianza attiva della relativa tutela. Da questa angolatura, tra le criticità del sistema regolativo vieppiù evidenziate dall’incessante evoluzione dei modi e dei luoghi di lavoro è emersa, tra le altre, la contraddizione di una normativa che, pur qualificando il medico competente quale collaboratore del datore di lavoro nella (preliminare fase della) valutazione dei rischi, confina la sua partecipazione ad una procedura sanitaria tassativa, relativamente a rischi elencati (c.d. nominati). Il tema dei rischi non nominati – ossia le situazioni non espressamente previste dalla legge ma astrattamente meritevoli di sorveglianza sanitaria in quanto evidenziati in sede di valutazione (c.d. rischi normati) – sembra oggi risolto dal “ritocco” all’art. 18 c. 1, lett. a) del c.d. Tusl, con la previsione di nomina del medico competente “qualora richiesto dalla valutazione dei rischi”. In effetti, una lettura di ordine sistematico della modifica in parola lascia presupporre che essa sia diretta ad ampliare l’ambito della sorveglianza sanitaria in tutti i “casi previsti dalla normativa vigente”, compresi quelli che pur non tipizzati siano ricavabili dall’operazione di valutazione messa oggi a regime. In questa prospettiva, sottolineata nel testo, la novella – che pure manifesta un’impasse normativa nelle organizzazioni aziendali prive di medico competente – si apprezza proprio in quanto diretta ad ampliare la sorveglianza ai rischi non nominati, dando attuazione alle risultante cui già era pervenuta la prassi (specie giudiziaria) che nel tempo ha vieppiù delineato le funzioni e le responsabilità del medico competente, quale soggetto esperto della materia sanitaria (che gli compete in esclusiva) e, prima ancora, collaboratore, necessario, alla valutazione dei rischi.

Cassar, S. (2024). Il medico competente: funzioni e responsabilità tra novità e criticità del quadro regolatorio. LAVORO E PREVIDENZA OGGI, 1-2.

Il medico competente: funzioni e responsabilità tra novità e criticità del quadro regolatorio

CASSAR
2024-01-01

Abstract

Il testo trae spunto dalla ennesima correzione legislativa innestatasi sul c.d. Tusl e compie una riflessione sul medico competente quale figura avente un ruolo centrale per la determinazione dei pericoli incidenti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e per la sorveglianza attiva della relativa tutela. Da questa angolatura, tra le criticità del sistema regolativo vieppiù evidenziate dall’incessante evoluzione dei modi e dei luoghi di lavoro è emersa, tra le altre, la contraddizione di una normativa che, pur qualificando il medico competente quale collaboratore del datore di lavoro nella (preliminare fase della) valutazione dei rischi, confina la sua partecipazione ad una procedura sanitaria tassativa, relativamente a rischi elencati (c.d. nominati). Il tema dei rischi non nominati – ossia le situazioni non espressamente previste dalla legge ma astrattamente meritevoli di sorveglianza sanitaria in quanto evidenziati in sede di valutazione (c.d. rischi normati) – sembra oggi risolto dal “ritocco” all’art. 18 c. 1, lett. a) del c.d. Tusl, con la previsione di nomina del medico competente “qualora richiesto dalla valutazione dei rischi”. In effetti, una lettura di ordine sistematico della modifica in parola lascia presupporre che essa sia diretta ad ampliare l’ambito della sorveglianza sanitaria in tutti i “casi previsti dalla normativa vigente”, compresi quelli che pur non tipizzati siano ricavabili dall’operazione di valutazione messa oggi a regime. In questa prospettiva, sottolineata nel testo, la novella – che pure manifesta un’impasse normativa nelle organizzazioni aziendali prive di medico competente – si apprezza proprio in quanto diretta ad ampliare la sorveglianza ai rischi non nominati, dando attuazione alle risultante cui già era pervenuta la prassi (specie giudiziaria) che nel tempo ha vieppiù delineato le funzioni e le responsabilità del medico competente, quale soggetto esperto della materia sanitaria (che gli compete in esclusiva) e, prima ancora, collaboratore, necessario, alla valutazione dei rischi.
gen-2024
In corso di stampa
Rilevanza nazionale
Articolo
Sì, ma tipo non specificato
Settore IUS/07
Italian
SALUTE E SICUREZZA, SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE
Cassar, S. (2024). Il medico competente: funzioni e responsabilità tra novità e criticità del quadro regolatorio. LAVORO E PREVIDENZA OGGI, 1-2.
Cassar, S
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