The following short comment reports the decision of 27 February 2023, n. 8476, with which the Suprema Corte di Cassazione, IV Sez. penale, underlines the different ontological character between the types of powers that can be activated, respectively in accordance with the art. 16 D.lgs. n. 81/2008 and art. 2381 c.c. The reference to the normative suppositions and to the powers’ distinctive elements appears to be convincing since the different nature of the institutions in question is relevant not only from a point of principle but has considerable practical consequences: as a matter of fact, if in the first case the transfer is highlighted on a purely derivative basis of some of the preventive employer’s powers and duties; with management delegation, the distribution of roles and connected responsibilities between the administrators in the corporate area can be easily achieved, with its relative subdivision of the employer's position, even in an original capacity.

Il breve commento che segue segnala la decisione del 27 febbraio 2023, n. 8476, con la quale la Suprema Corte di Cassazione, IV Sez. penale, sottolinea il diverso carattere ontologico tra le tipologie di deleghe attivabili, rispettivamente a mente dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’art. 2381 del c.c. Il richiamo ai presupposti normativi e agli elementi distintivi delle deleghe in parola appare convincere dal momento che la diversa natura degli istituti in argomento rileva non solo in punto di principio ma ha conseguenze di carattere pratico ragguardevoli: infatti, nel primo caso viene in rilievo la traslazione a titolo meramente derivato di alcuni dei poteri e dei doveri del datore di lavoro prevenzionistico; con la delega gestoria ben può realizzarsi la ripartizione dei ruoli e delle connesse responsabilità tra gli amministratori in ambito societario, con relativa suddivisione della posizione datoriale, finanche a titolo originario.

Cassar, S. (2023). La posizione di garanzia del datore di lavoro (nelle organizzazioni complesse): la Corte di Cassazione fa il punto sugli istituti di delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro. LAVORO E PREVIDENZA OGGI(9-10), 671-681.

La posizione di garanzia del datore di lavoro (nelle organizzazioni complesse): la Corte di Cassazione fa il punto sugli istituti di delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro

CASSAR
2023-10-01

Abstract

The following short comment reports the decision of 27 February 2023, n. 8476, with which the Suprema Corte di Cassazione, IV Sez. penale, underlines the different ontological character between the types of powers that can be activated, respectively in accordance with the art. 16 D.lgs. n. 81/2008 and art. 2381 c.c. The reference to the normative suppositions and to the powers’ distinctive elements appears to be convincing since the different nature of the institutions in question is relevant not only from a point of principle but has considerable practical consequences: as a matter of fact, if in the first case the transfer is highlighted on a purely derivative basis of some of the preventive employer’s powers and duties; with management delegation, the distribution of roles and connected responsibilities between the administrators in the corporate area can be easily achieved, with its relative subdivision of the employer's position, even in an original capacity.
ott-2023
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Nota a sentenza
Sì, ma tipo non specificato
Settore IUS/07
Settore GIUR-04/A - Diritto del lavoro
Italian
Senza Impact Factor ISI
Il breve commento che segue segnala la decisione del 27 febbraio 2023, n. 8476, con la quale la Suprema Corte di Cassazione, IV Sez. penale, sottolinea il diverso carattere ontologico tra le tipologie di deleghe attivabili, rispettivamente a mente dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’art. 2381 del c.c. Il richiamo ai presupposti normativi e agli elementi distintivi delle deleghe in parola appare convincere dal momento che la diversa natura degli istituti in argomento rileva non solo in punto di principio ma ha conseguenze di carattere pratico ragguardevoli: infatti, nel primo caso viene in rilievo la traslazione a titolo meramente derivato di alcuni dei poteri e dei doveri del datore di lavoro prevenzionistico; con la delega gestoria ben può realizzarsi la ripartizione dei ruoli e delle connesse responsabilità tra gli amministratori in ambito societario, con relativa suddivisione della posizione datoriale, finanche a titolo originario.
sicurezza; delega;
Cassar, S. (2023). La posizione di garanzia del datore di lavoro (nelle organizzazioni complesse): la Corte di Cassazione fa il punto sugli istituti di delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro. LAVORO E PREVIDENZA OGGI(9-10), 671-681.
Cassar, S
Articolo su rivista
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