Con la sentenza n. 63 del 2005, la Corte costituzionale ha operato l'auspicata estensione delle modalità di audizione protetta, originariamente previste per i soli minori di sedici anni in sede di incidente probatorio nei procedimenti per reati sessuali, ai maggiorenni affetti da infermità mentale. Sono due le disposizioni investite dall'intervento del Giudice delle leggi; l'art. 398, comma 5-bis, c.p.p., il cui ambito di applicabilità concerne sia le vittime del reato, sia i semplici testimoni, e l'art. 498, comma 3-ter, c.p.p. il cui raggio di operatività riguarda le sole vittime dei reati elencati.
Famiglietti, A. (2006). Minori, infermi di mente e modalità di audizione protetta: equiparazione di soggetti deboli nel processo penale. CASSAZIONE PENALE, 46(2), 446-452.
Minori, infermi di mente e modalità di audizione protetta: equiparazione di soggetti deboli nel processo penale
FAMIGLIETTI, ADA
2006-01-01
Abstract
Con la sentenza n. 63 del 2005, la Corte costituzionale ha operato l'auspicata estensione delle modalità di audizione protetta, originariamente previste per i soli minori di sedici anni in sede di incidente probatorio nei procedimenti per reati sessuali, ai maggiorenni affetti da infermità mentale. Sono due le disposizioni investite dall'intervento del Giudice delle leggi; l'art. 398, comma 5-bis, c.p.p., il cui ambito di applicabilità concerne sia le vittime del reato, sia i semplici testimoni, e l'art. 498, comma 3-ter, c.p.p. il cui raggio di operatività riguarda le sole vittime dei reati elencati.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.