Nella recente tornata di richieste referendarie, i vari giudizi di ammissibilità compi uti dalla Corte costituzionale hanno suscitato an cora una volta l’interrogativo se ormai, nei fatti, essi non si siano trasformati in veri e propri giudizi anticipati di legittimità costituzionale e se dunque la ricorrente affermazione in senso contrario d a pa rte del giudice costituzionale non si vada risolvendo in una mera clausola di stile . L’interrogativo riguarda in particolare la questione se giudizio di ammissibilità e giudizio di legittimità costituzionale, al di là delle ovvie differenze processuali e di latitudine, possano d irsi qualitativamente distinti. È un’opinione che, anche a parere di chi sc rive, dovrebbe essere respinta. Un diverso approccio ricostruttivo consentirebbe, invece, di collocare la distinzione tra i due giudizi su un piano divers o e forse consentire di definire il confine tra di essi in modo più chiaro. Inoltre, accogliere una tale prospettiva permetterebbe anche, come si cercherà di suggerire, di applicare lo strumentario elaborato dalla Corte costituzionale nell’ambito del giudi zio sulle leggi, anche, in quanto possibile, al giudizio di ammissibilità .
Guzzetta, G. (2023). Quale futuro per il referendum? Considerazioni sul giudizio di ammissibilità e possibili svolte ermeneutiche de jure condito. FEDERALISMI.IT.
Quale futuro per il referendum? Considerazioni sul giudizio di ammissibilità e possibili svolte ermeneutiche de jure condito
Guzzetta, G
2023-03-22
Abstract
Nella recente tornata di richieste referendarie, i vari giudizi di ammissibilità compi uti dalla Corte costituzionale hanno suscitato an cora una volta l’interrogativo se ormai, nei fatti, essi non si siano trasformati in veri e propri giudizi anticipati di legittimità costituzionale e se dunque la ricorrente affermazione in senso contrario d a pa rte del giudice costituzionale non si vada risolvendo in una mera clausola di stile . L’interrogativo riguarda in particolare la questione se giudizio di ammissibilità e giudizio di legittimità costituzionale, al di là delle ovvie differenze processuali e di latitudine, possano d irsi qualitativamente distinti. È un’opinione che, anche a parere di chi sc rive, dovrebbe essere respinta. Un diverso approccio ricostruttivo consentirebbe, invece, di collocare la distinzione tra i due giudizi su un piano divers o e forse consentire di definire il confine tra di essi in modo più chiaro. Inoltre, accogliere una tale prospettiva permetterebbe anche, come si cercherà di suggerire, di applicare lo strumentario elaborato dalla Corte costituzionale nell’ambito del giudi zio sulle leggi, anche, in quanto possibile, al giudizio di ammissibilità .File | Dimensione | Formato | |
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