I nuovi testi degli artt.9 e 41 della Costituzione italiana possono rappresentare il fondamento per un diritto tributario dell’ambiente in cui la sostenibilità ambientale può essere considerata nel presupposto del tributo; un primo tentativo di sperimentazione di una fiscalità ambientale green oriented può essere quello delle Zes (zone economiche speciali) e, de iure condendo, delle Zea (zone economiche ambientali).
Ficari, V. (2022). Le modifiche costituzionali e l’ambiente come valore costituzionale: la prima pietra di una “fiscalità” ambientale, Zone Economiche Speziali (Zes) e possibili Zone Economiche Ambientali (Zea)”. RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO TRIBUTARIO.
Le modifiche costituzionali e l’ambiente come valore costituzionale: la prima pietra di una “fiscalità” ambientale, Zone Economiche Speziali (Zes) e possibili Zone Economiche Ambientali (Zea)”
FICARI VALERIO
2022-01-01
Abstract
I nuovi testi degli artt.9 e 41 della Costituzione italiana possono rappresentare il fondamento per un diritto tributario dell’ambiente in cui la sostenibilità ambientale può essere considerata nel presupposto del tributo; un primo tentativo di sperimentazione di una fiscalità ambientale green oriented può essere quello delle Zes (zone economiche speciali) e, de iure condendo, delle Zea (zone economiche ambientali).| File | Dimensione | Formato | |
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