La Corte costituzionale, nell’escludere la violazione del principio di irretroattività in riferimento alla sospensione della prescrizione disposta durante l’emergenza Covid-19, ha avuto l’indubbio merito di ribadire la necessità di ricondurre l’istituto nell’alveo del principio di legalità sostanziale in tutte le sue articolazioni. Al contempo però i passaggi argomentativi attraverso cui la Consulta è pervenuta alle sue conclusioni prestano il fianco ad una pluralità di obiezioni, a partire dall’assunto secondo cui il divieto di retroattività non sarebbe stato violato, in quanto la previsione generale di cui all’articolo 159, comma 1, c.p., sarebbe comunque preesistente ai fatti. Tale argomento finisce in realtà per configurare una sorta di rinvio aperto a qualsivoglia integrazione, con il conseguen-te rischio che trovino ingresso casi di ossequio solo formale al principio di legalità e di elusione sostanziale delle istanze ad esso sottese. Infine, poiché la Corte costituzionale ha affrontato anche il tema della ratio della prescrizione in riferimento al fatto-reato e alle vicende della punibilità, sarebbe stato opportuno valorizzare, oltre al concetto di “affievolimento progressi-vo” dell’interesse sanzionatorio, la dimensione personalistica insita nel rapporto tra decorso del tempo e funzione di risocializzazione della pena ex art. 27, comma 3, Cost.

Roiati, A. (2021). La Consulta riconduce la prescrizione al principio di legalità ma al contempo ne “relativizza” l’effettiva portata. PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA(4), 869-881.

La Consulta riconduce la prescrizione al principio di legalità ma al contempo ne “relativizza” l’effettiva portata

Roiati, A
2021-01-01

Abstract

La Corte costituzionale, nell’escludere la violazione del principio di irretroattività in riferimento alla sospensione della prescrizione disposta durante l’emergenza Covid-19, ha avuto l’indubbio merito di ribadire la necessità di ricondurre l’istituto nell’alveo del principio di legalità sostanziale in tutte le sue articolazioni. Al contempo però i passaggi argomentativi attraverso cui la Consulta è pervenuta alle sue conclusioni prestano il fianco ad una pluralità di obiezioni, a partire dall’assunto secondo cui il divieto di retroattività non sarebbe stato violato, in quanto la previsione generale di cui all’articolo 159, comma 1, c.p., sarebbe comunque preesistente ai fatti. Tale argomento finisce in realtà per configurare una sorta di rinvio aperto a qualsivoglia integrazione, con il conseguen-te rischio che trovino ingresso casi di ossequio solo formale al principio di legalità e di elusione sostanziale delle istanze ad esso sottese. Infine, poiché la Corte costituzionale ha affrontato anche il tema della ratio della prescrizione in riferimento al fatto-reato e alle vicende della punibilità, sarebbe stato opportuno valorizzare, oltre al concetto di “affievolimento progressi-vo” dell’interesse sanzionatorio, la dimensione personalistica insita nel rapporto tra decorso del tempo e funzione di risocializzazione della pena ex art. 27, comma 3, Cost.
2021
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Nota a sentenza
Esperti anonimi
Settore IUS/17 - DIRITTO PENALE
Italian
Principio di irretroattività; prescrizione; sospensione; emergenza Covid-19
Roiati, A. (2021). La Consulta riconduce la prescrizione al principio di legalità ma al contempo ne “relativizza” l’effettiva portata. PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA(4), 869-881.
Roiati, A
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