A fronte della straordinarietà dell’emergenza pandemica il legislatore ha deciso di intervenire d’urgenza mediante l’approvazione del d. l., 1 aprile 2021, n. 44, il quale, all’art. 3, ha introdotto una specifica ipotesi di “non punibilità” circoscritta ai soli vaccinatori. In sede di conversione del suddetto decreto nella l. 28 maggio 2021, n.76, è stato poi inserito l’art. 3-bis, rubricato come «Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19». La necessità di garantire l’efficace svolgimento della campagna vaccinale è così divenuta l’occasione per configurare una limitazione della responsabilità del sanitario temporalmente circoscritta al ricorrere dello stato di emergenza epidemiologica, nonché incentrata sull’introduzione del filtro selettivo della colpa grave. La fattispecie si caratterizza inoltre per l’ampiezza della sua portata applicativa rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 590-sexies c.p. e per la soluzione di compromesso prevista dal comma due dell’art. 3-bis, il quale, se da un lato non offre una definizione compiuta della nozione di colpa grave, dall’altro prevede taluni specifici parametri di valutazione, per quanto da ritenere non vincolanti ed esaustivi.
Roiati, A. (2021). La responsabilità penale in ambito sanitario durante l'emergenza epidemiologica e la colpa grave declinata secondo la limitatezza di conoscenze e di risorse. RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO(3), 705-724.
La responsabilità penale in ambito sanitario durante l'emergenza epidemiologica e la colpa grave declinata secondo la limitatezza di conoscenze e di risorse
Roiati, A
2021-01-01
Abstract
A fronte della straordinarietà dell’emergenza pandemica il legislatore ha deciso di intervenire d’urgenza mediante l’approvazione del d. l., 1 aprile 2021, n. 44, il quale, all’art. 3, ha introdotto una specifica ipotesi di “non punibilità” circoscritta ai soli vaccinatori. In sede di conversione del suddetto decreto nella l. 28 maggio 2021, n.76, è stato poi inserito l’art. 3-bis, rubricato come «Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19». La necessità di garantire l’efficace svolgimento della campagna vaccinale è così divenuta l’occasione per configurare una limitazione della responsabilità del sanitario temporalmente circoscritta al ricorrere dello stato di emergenza epidemiologica, nonché incentrata sull’introduzione del filtro selettivo della colpa grave. La fattispecie si caratterizza inoltre per l’ampiezza della sua portata applicativa rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 590-sexies c.p. e per la soluzione di compromesso prevista dal comma due dell’art. 3-bis, il quale, se da un lato non offre una definizione compiuta della nozione di colpa grave, dall’altro prevede taluni specifici parametri di valutazione, per quanto da ritenere non vincolanti ed esaustivi.File | Dimensione | Formato | |
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