In the context of restructuring with the issue of shares, art. 118 of the crisis code and art. 185, paragraph 4, l. bankruptcy take into consideration verbatim the arrangement with creditors approved with a proposal from the third party – and not the debtor – approved by the creditors in the case of inaction of the debtor’s corporate bodies in corporate form. The interpretation of the rule makes it possible to consider it applicable to all composition with creditors that provide for the increase in the share capital of the debtor or an assuntore, even after the closure of the procedure. In all these cases, the creditors have the right to receive shares, the shareholders’ meeting resolution has a restricted content and the replacement of the bodies envisaged by art. 185 and by art. 118 of the Crisis Code shows that it is neither a question of non-fungible facere nor that it is an exercise of freedom of the shareholders. Nel contesto di restructuring con emissione di azioni, l’art. 118 del codice della crisi e l’art. 185, comma 4, l. fall. prendono in considerazione testualmente il concordato preventivo omologato con proposta del terzo – e non del debitore – approvata dai creditori per il caso della inerzia degli organi sociali del debitore in forma societaria. L’interpretazione della norma consente di ritenerla applicabile a tutti i concordati che prevedono l’aumento di capitale sociale del debitore o di un assuntore, anche dopo la chiusura della procedura. In tutti questi casi, i creditori hanno diritto di ricevere azioni, la deliberazione assembleare è atto a contenuto vincolato e la sostituzione degli organi prevista dall’art. 185 e dall’art. 118 codice della crisi dimostra che non si tratta né di facere infungibile né di esercizio di autonomia privata dei soci.

Giampaolino, C.f. (2021). Per l’applicazione analogica dell’art. 118 del codice della crisi e dell’art. 185 l. fall. a tutti i concordati con conversione di crediti in azioni (debt-equity swap). GIUSTIZIA CIVILE(4), 797-817.

Per l’applicazione analogica dell’art. 118 del codice della crisi e dell’art. 185 l. fall. a tutti i concordati con conversione di crediti in azioni (debt-equity swap)

giampaolino carlo felice
2021-07-01

Abstract

In the context of restructuring with the issue of shares, art. 118 of the crisis code and art. 185, paragraph 4, l. bankruptcy take into consideration verbatim the arrangement with creditors approved with a proposal from the third party – and not the debtor – approved by the creditors in the case of inaction of the debtor’s corporate bodies in corporate form. The interpretation of the rule makes it possible to consider it applicable to all composition with creditors that provide for the increase in the share capital of the debtor or an assuntore, even after the closure of the procedure. In all these cases, the creditors have the right to receive shares, the shareholders’ meeting resolution has a restricted content and the replacement of the bodies envisaged by art. 185 and by art. 118 of the Crisis Code shows that it is neither a question of non-fungible facere nor that it is an exercise of freedom of the shareholders. Nel contesto di restructuring con emissione di azioni, l’art. 118 del codice della crisi e l’art. 185, comma 4, l. fall. prendono in considerazione testualmente il concordato preventivo omologato con proposta del terzo – e non del debitore – approvata dai creditori per il caso della inerzia degli organi sociali del debitore in forma societaria. L’interpretazione della norma consente di ritenerla applicabile a tutti i concordati che prevedono l’aumento di capitale sociale del debitore o di un assuntore, anche dopo la chiusura della procedura. In tutti questi casi, i creditori hanno diritto di ricevere azioni, la deliberazione assembleare è atto a contenuto vincolato e la sostituzione degli organi prevista dall’art. 185 e dall’art. 118 codice della crisi dimostra che non si tratta né di facere infungibile né di esercizio di autonomia privata dei soci.
lug-2021
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Articolo
Esperti anonimi
Settore IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE
Italian
scheme of arrangement - concordato - debt equity swap - enforcement of creditors' rights
Nel contesto di restructuring con emissione di azioni, l’art. 118 del codice della crisi e l’art. 185, comma 4, l. fall. prendono in considerazione testualmente il concordato preventivo omologato con proposta del terzo – e non del debitore – approvata dai creditori per il caso della inerzia degli organi sociali del debitore in forma societaria. L’interpretazione della norma consente di ritenerla applicabile a tutti i concordati che prevedono l’aumento di capitale sociale del debitore o di un assuntore, anche dopo la chiusura della procedura. In tutti questi casi, i creditori hanno diritto di ricevere azioni, la deliberazione assembleare è atto a contenuto vincolato e la sostituzione degli organi prevista dall’art. 185 e dall’art. 118 codice della crisi dimostra che non si tratta né di facere infungibile né di esercizio di autonomia privata dei soci.
Giampaolino, C.f. (2021). Per l’applicazione analogica dell’art. 118 del codice della crisi e dell’art. 185 l. fall. a tutti i concordati con conversione di crediti in azioni (debt-equity swap). GIUSTIZIA CIVILE(4), 797-817.
Giampaolino, Cf
Articolo su rivista
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