I giudici di legittimità hanno risolto la questione interpretativa sottoposta al loro vaglio stabilendo con chiarezza che il principio di legalità della pena preclude l’applicazione dell’articolo 445, comma 1 ter, c.p.p., ai fatti commessi prima del-la data di entrata in vigore della l. n. 3 del 9 gennaio 2019. Nello specifico detta disposizione statuisce che il giudice possa applicare le pene accessorie di cui all’articolo 317-bis c.p., per taluni delitti in materia di pubblica amministrazione, in deroga alla preclusione generale riguardante i casi di patteggiamento con pena irrogata non superiore ai due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, di cui all’art. 445, comma 1, c.p.p. A tal proposito la Cassazione ha richiamato, sia il principio di irretroattività così come sancito a livello costituzionale e sovranazionale, sia le conclusioni a cui è pervenuta la recente sentenza n. 32/2020 della Corte costituzionale, che ha affermato la necessità di garantire una ragionevole prevedibilità delle conseguenze a cui il soggetto agente si esporrà trasgredendo il progetto penale, da considerare quale limite ineludibile al legittimo esercizio del potere politico e re-quisito coessenziale al concetto stesso di Stato di diritto. Di conseguenza l’interprete è tenuto ad adottare una lettura in termini sostanzialistici degli interventi di riforma legisla-tiva che non si limitino ad introdurre mere modifiche delle modalità esecutive della pena, ma che comportino una vera propria trasformazione della natura della sanzione e della sua concreta incidenza sulla libertà personale, tanto da veni-re in considerazione una pena che è sostanzialmente un aliud rispetto a quella prevista al momento del fatto.
Roiati, A. (2022). La Cassazione estende la ratio garantista del principio di irretroattività all’applicazione delle pene accessorie sulla scorta dell’art. 445, comma 1 ter, c.p.p., così come introdotto dalla l. n. 3/2019 (cd. Spazzacorrotti). PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA, 3(3), 743-750.
La Cassazione estende la ratio garantista del principio di irretroattività all’applicazione delle pene accessorie sulla scorta dell’art. 445, comma 1 ter, c.p.p., così come introdotto dalla l. n. 3/2019 (cd. Spazzacorrotti)
Roiati, A
2022-01-01
Abstract
I giudici di legittimità hanno risolto la questione interpretativa sottoposta al loro vaglio stabilendo con chiarezza che il principio di legalità della pena preclude l’applicazione dell’articolo 445, comma 1 ter, c.p.p., ai fatti commessi prima del-la data di entrata in vigore della l. n. 3 del 9 gennaio 2019. Nello specifico detta disposizione statuisce che il giudice possa applicare le pene accessorie di cui all’articolo 317-bis c.p., per taluni delitti in materia di pubblica amministrazione, in deroga alla preclusione generale riguardante i casi di patteggiamento con pena irrogata non superiore ai due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, di cui all’art. 445, comma 1, c.p.p. A tal proposito la Cassazione ha richiamato, sia il principio di irretroattività così come sancito a livello costituzionale e sovranazionale, sia le conclusioni a cui è pervenuta la recente sentenza n. 32/2020 della Corte costituzionale, che ha affermato la necessità di garantire una ragionevole prevedibilità delle conseguenze a cui il soggetto agente si esporrà trasgredendo il progetto penale, da considerare quale limite ineludibile al legittimo esercizio del potere politico e re-quisito coessenziale al concetto stesso di Stato di diritto. Di conseguenza l’interprete è tenuto ad adottare una lettura in termini sostanzialistici degli interventi di riforma legisla-tiva che non si limitino ad introdurre mere modifiche delle modalità esecutive della pena, ma che comportino una vera propria trasformazione della natura della sanzione e della sua concreta incidenza sulla libertà personale, tanto da veni-re in considerazione una pena che è sostanzialmente un aliud rispetto a quella prevista al momento del fatto.File | Dimensione | Formato | |
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