Il 22 febbraio 20221 , la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata su due domande di pronuncia pregiudiziale, proposte dal Rechtbank Amsterdam nell’ambito dell’esecuzione, nei Paesi Bassi, di due mandati di arresto (MAE) emessi, rispettivamente, dal Tribunale regionale di Lublino (Polonia), il 6 aprile 2021, ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà nei confronti di X, e dal Tribunale regionale di Zielona Góra (Polonia), il 7 aprile 2021, ai fini dell’esercizio di un’azione penale nei confronti di Y . Tutti i quesiti sottoposti alla Corte vertono sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, letto alla luce dell’art. 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta o CDFUE), che, come è noto, garantisce il diritto a un equo processo. In entrambi i casi di specie, il giudice del rinvio, dando per acquisita l’esistenza nello Stato emittente (Polonia) di carenze sistemiche e generalizzate riguardanti la mancata indipendenza del potere giudiziario, in particolare per quanto riguarda la nomina dei giudici, ha chiesto alla Corte chiarimenti sui criteri da utilizzare per valutare se tali carenze potessero effettivamente ripercuotersi sul caso concreto delle persone oggetto del MAE e, pertanto, giustificare il rifiuto di dare esecuzione ai MAE. I criteri su cui il giudice del rinvio interroga la Corte sono quelli che erano stati indicati nella sentenza Minister for Justice and Equality , e confermati dalla sentenza Openbaar Ministerie. Nella causa C-563/21 PPU, in particolare, il giudice del rinvio mette in dubbio che il controllo articolato in due fasi, sia opportuno nel caso di MAE finalizzato all’esercizio dell’azione penale, sostenendo che la verifica richiesta nella “seconda fase” sia impossibile da eseguire in casi del genere. In entrambe le cause e quindi tanto in caso di MAE finalizzato all’esecuzione di una pena quanto in caso di MAE finalizzato all’esercizio dell’azione penale, il giudice del rinvio, sempre riferendosi alla “seconda fase” e alla verifica che in questa fase dovrebbe essere svolta, pone inoltre il problema di quale influenza debba avere, in questo contesto, il fatto che l’ordinamento polacco non preveda alcun rimedio giurisdizionale per far valere l’eventuale violazione del diritto ad un giudice indipendente o prestabilito dalla legge, tutelato dall’art. 47 della Carta. Su entrambi questi aspetti, la sentenza contiene interessanti sviluppi, che, però, rivelano una grande cautela da parte della Corte. La Corte non intende, infatti, consentire al giudice dell’esecuzione di “saltare” la verifica oggetto della “seconda fase” di controllo nemmeno a fronte delle gravi difficoltà sollevate dal giudice del rinvio. La sentenza va segnalata anche perché la Corte prende, per la prima volta, una posizione formale a proposito della clamorosa sentenza del 7 ottobre 2021, del Tribunale costituzionale polacco (Trybunał Konstytucyjny) . Come si ricorderà, dal dispositivo di questa sentenza (l’unica parte. pubblicata) si evincerebbe che, contrariamente al principio del primato, i giudici polacchi non potrebbero più disapplicare disposizioni interne considerate dalla CGUE incompatibili con il diritto UE e, in particolare, con l’art. 47 della Carta. Benché la sentenza fosse successiva rispetto ai due rinvii pregiudiziali, la Corte non ha potuto evitare di pronunciarsi sulla sua rilevanza. Impedendo ai giudici polacchi di disapplicare norme interne che, per ipotesi, violassero l’art. 47 della Carta, la sentenza, infatti, sembrerebbe confermare che la persona ricercata, una volta consegnata in base ad un MAE, non disporrebbe di rimedi per far valere una tale violazione Sembra, tuttavia, che la Corte, diversamente dall’avv. gen. Rantos, ritenga che le ripercussioni della sentenza sulla decisione di dare o meno esecuzione ad un MAE debbano essere valutate nel contesto della “prima fase” o non in quello della “seconda fase”. Se così fosse, la sentenza non potrebbe essere presa in considerazione per valutare se i criteri indicati nelle sentenze Minister for Justice and Equality e Openbaar Ministerie, ai fini della “seconda fase”, siano sufficienti per rifiutare l’esecuzione del MAE. I descritti profili, come si è visto, non erano stati affrontati in precedenza. Pertanto, il commento che segue si concentrerà su di essi. Non sarà invece esaminata la questione della portata del diritto ad un giudice indipendente o precostituito per legge, relativamente alla quale gli sviluppi contenuti nella sentenza riprendono, per lo più, idee già esposte nella giurisprudenza precedente a proposito dell’art. 47 della Carta.

Daniele, L., Silvestre, R. (2022). Ancora sull’indipendenza della magistratura e l’esecuzione dei mandati d’arresto europei. Commento alla sentenza della CGUE del 22 febbraio 2022, cause riunite C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, Openbaar Ministerie. In Quaderni AISDUE 2/2022 (pp. 109-130). Napoli : Editoriale Scientifica.

Ancora sull’indipendenza della magistratura e l’esecuzione dei mandati d’arresto europei. Commento alla sentenza della CGUE del 22 febbraio 2022, cause riunite C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, Openbaar Ministerie

Daniele, L;
2022-01-01

Abstract

Il 22 febbraio 20221 , la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata su due domande di pronuncia pregiudiziale, proposte dal Rechtbank Amsterdam nell’ambito dell’esecuzione, nei Paesi Bassi, di due mandati di arresto (MAE) emessi, rispettivamente, dal Tribunale regionale di Lublino (Polonia), il 6 aprile 2021, ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà nei confronti di X, e dal Tribunale regionale di Zielona Góra (Polonia), il 7 aprile 2021, ai fini dell’esercizio di un’azione penale nei confronti di Y . Tutti i quesiti sottoposti alla Corte vertono sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, letto alla luce dell’art. 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta o CDFUE), che, come è noto, garantisce il diritto a un equo processo. In entrambi i casi di specie, il giudice del rinvio, dando per acquisita l’esistenza nello Stato emittente (Polonia) di carenze sistemiche e generalizzate riguardanti la mancata indipendenza del potere giudiziario, in particolare per quanto riguarda la nomina dei giudici, ha chiesto alla Corte chiarimenti sui criteri da utilizzare per valutare se tali carenze potessero effettivamente ripercuotersi sul caso concreto delle persone oggetto del MAE e, pertanto, giustificare il rifiuto di dare esecuzione ai MAE. I criteri su cui il giudice del rinvio interroga la Corte sono quelli che erano stati indicati nella sentenza Minister for Justice and Equality , e confermati dalla sentenza Openbaar Ministerie. Nella causa C-563/21 PPU, in particolare, il giudice del rinvio mette in dubbio che il controllo articolato in due fasi, sia opportuno nel caso di MAE finalizzato all’esercizio dell’azione penale, sostenendo che la verifica richiesta nella “seconda fase” sia impossibile da eseguire in casi del genere. In entrambe le cause e quindi tanto in caso di MAE finalizzato all’esecuzione di una pena quanto in caso di MAE finalizzato all’esercizio dell’azione penale, il giudice del rinvio, sempre riferendosi alla “seconda fase” e alla verifica che in questa fase dovrebbe essere svolta, pone inoltre il problema di quale influenza debba avere, in questo contesto, il fatto che l’ordinamento polacco non preveda alcun rimedio giurisdizionale per far valere l’eventuale violazione del diritto ad un giudice indipendente o prestabilito dalla legge, tutelato dall’art. 47 della Carta. Su entrambi questi aspetti, la sentenza contiene interessanti sviluppi, che, però, rivelano una grande cautela da parte della Corte. La Corte non intende, infatti, consentire al giudice dell’esecuzione di “saltare” la verifica oggetto della “seconda fase” di controllo nemmeno a fronte delle gravi difficoltà sollevate dal giudice del rinvio. La sentenza va segnalata anche perché la Corte prende, per la prima volta, una posizione formale a proposito della clamorosa sentenza del 7 ottobre 2021, del Tribunale costituzionale polacco (Trybunał Konstytucyjny) . Come si ricorderà, dal dispositivo di questa sentenza (l’unica parte. pubblicata) si evincerebbe che, contrariamente al principio del primato, i giudici polacchi non potrebbero più disapplicare disposizioni interne considerate dalla CGUE incompatibili con il diritto UE e, in particolare, con l’art. 47 della Carta. Benché la sentenza fosse successiva rispetto ai due rinvii pregiudiziali, la Corte non ha potuto evitare di pronunciarsi sulla sua rilevanza. Impedendo ai giudici polacchi di disapplicare norme interne che, per ipotesi, violassero l’art. 47 della Carta, la sentenza, infatti, sembrerebbe confermare che la persona ricercata, una volta consegnata in base ad un MAE, non disporrebbe di rimedi per far valere una tale violazione Sembra, tuttavia, che la Corte, diversamente dall’avv. gen. Rantos, ritenga che le ripercussioni della sentenza sulla decisione di dare o meno esecuzione ad un MAE debbano essere valutate nel contesto della “prima fase” o non in quello della “seconda fase”. Se così fosse, la sentenza non potrebbe essere presa in considerazione per valutare se i criteri indicati nelle sentenze Minister for Justice and Equality e Openbaar Ministerie, ai fini della “seconda fase”, siano sufficienti per rifiutare l’esecuzione del MAE. I descritti profili, come si è visto, non erano stati affrontati in precedenza. Pertanto, il commento che segue si concentrerà su di essi. Non sarà invece esaminata la questione della portata del diritto ad un giudice indipendente o precostituito per legge, relativamente alla quale gli sviluppi contenuti nella sentenza riprendono, per lo più, idee già esposte nella giurisprudenza precedente a proposito dell’art. 47 della Carta.
2022
Settore IUS/14 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
Italian
Rilevanza internazionale
Capitolo o saggio
Unione europea; Cooperazione giudiziaria in materia penale; Mandato d'arresto europeo; Diritti fondamentali
Daniele, L., Silvestre, R. (2022). Ancora sull’indipendenza della magistratura e l’esecuzione dei mandati d’arresto europei. Commento alla sentenza della CGUE del 22 febbraio 2022, cause riunite C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, Openbaar Ministerie. In Quaderni AISDUE 2/2022 (pp. 109-130). Napoli : Editoriale Scientifica.
Daniele, L; Silvestre, R
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