Da lungo tempo la dottrina si interroga sulla possibilità, se non di rinnegare, almeno di migliorare il dictum della sentenza CILFIT. Come è noto, nella sentenza, la CGUE ha definito le condizioni in cui non “scatta” l’obbligo di rinvio da parte del giudice nazionale contro le cui decisioni non sia possibile alcun rimedio giurisdizionale (in seguito, giudice di ultima istanza) ai sensi di quello che ora è il comma terzo dell’art. 267 TFUE. Ad esattamente 39 anni di distanza, un’occasione per “ripensare” CILFIT è stata offerta dal rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano che ha dato luogo alla sentenza oggetto delle presenti note. La sentenza, pur non rappresentando quel “cambiamento di paradigma importante” che l’avv. gen. Bobek auspicava nelle sue conclusioni4 (punto 4), contiene, in realtà, qualche novità di un certo rilievo rispetto al passato. Ad avviso di chi scrive, il fatto che la Corte abbia accettato, spinta dalle “provocazioni” dell’avvocato generale, di aggiungere alcune precisazioni rispetto al precedente va visto positivamente. Ciò soprattutto se si considera la “peculiarità” del rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato e la ancor più clamorosa decisione da parte della Corte di dichiarare irricevibili le questioni pregiudiziali di merito.
Daniele, L. (2022). Si può “migliorare” CILFIT? Sulla sentenza Consorzio Italian Management. EUROJUS, 2022(2), 1-15.
Si può “migliorare” CILFIT? Sulla sentenza Consorzio Italian Management
Daniele, L
2022-01-01
Abstract
Da lungo tempo la dottrina si interroga sulla possibilità, se non di rinnegare, almeno di migliorare il dictum della sentenza CILFIT. Come è noto, nella sentenza, la CGUE ha definito le condizioni in cui non “scatta” l’obbligo di rinvio da parte del giudice nazionale contro le cui decisioni non sia possibile alcun rimedio giurisdizionale (in seguito, giudice di ultima istanza) ai sensi di quello che ora è il comma terzo dell’art. 267 TFUE. Ad esattamente 39 anni di distanza, un’occasione per “ripensare” CILFIT è stata offerta dal rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano che ha dato luogo alla sentenza oggetto delle presenti note. La sentenza, pur non rappresentando quel “cambiamento di paradigma importante” che l’avv. gen. Bobek auspicava nelle sue conclusioni4 (punto 4), contiene, in realtà, qualche novità di un certo rilievo rispetto al passato. Ad avviso di chi scrive, il fatto che la Corte abbia accettato, spinta dalle “provocazioni” dell’avvocato generale, di aggiungere alcune precisazioni rispetto al precedente va visto positivamente. Ciò soprattutto se si considera la “peculiarità” del rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato e la ancor più clamorosa decisione da parte della Corte di dichiarare irricevibili le questioni pregiudiziali di merito.File | Dimensione | Formato | |
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