Gli artt. 49 e 54 TFUe sono applicabili a una situazione nella quale una società stabilita in uno Stato membro crei una società figlia in un altro Stato membro, allorché una società siffatta o un cittadino di uno Stato membro acquisiscano una partecipazione nel capitale di una società stabilita in un altro Stato membro tale da conferire loro una sicura influenza sulle decisioni della società e da indirizzarne le attività. L’immatricolazione di una nave non può essere scissa dall’esercizio della libertà di stabilimento nell’ipotesi in cui tale nave costituisca un mezzo per l’esercizio di un’attività economica implicante un insediamento in pianta stabile nello Stato membro di immatricolazione. L’art. 49 TFUe, letto alla luce dell’art. 79, § 5, TFUe, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di un primo Stato membro che prevede che i membri dell’equipaggio, cittadini di Stati terzi, di una nave battente bandiera di tale Stato membro e di proprietà, direttamente o indirettamente, di una società avente la propria sede sociale in un secondo Stato membro, debbano disporre di un permesso di lavoro in tale primo Stato membro, a meno che la nave in questione non vi abbia effettuato, nel corso di un anno, più di 25 scali.

Simone, P. (2021). Le condizioni di impiego dei lavoratori marittimi tra libertà di stabilimento e controllo dei flussi migratori. RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE, 50(2), 930-953.

Le condizioni di impiego dei lavoratori marittimi tra libertà di stabilimento e controllo dei flussi migratori

Simone, P
2021-01-01

Abstract

Gli artt. 49 e 54 TFUe sono applicabili a una situazione nella quale una società stabilita in uno Stato membro crei una società figlia in un altro Stato membro, allorché una società siffatta o un cittadino di uno Stato membro acquisiscano una partecipazione nel capitale di una società stabilita in un altro Stato membro tale da conferire loro una sicura influenza sulle decisioni della società e da indirizzarne le attività. L’immatricolazione di una nave non può essere scissa dall’esercizio della libertà di stabilimento nell’ipotesi in cui tale nave costituisca un mezzo per l’esercizio di un’attività economica implicante un insediamento in pianta stabile nello Stato membro di immatricolazione. L’art. 49 TFUe, letto alla luce dell’art. 79, § 5, TFUe, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di un primo Stato membro che prevede che i membri dell’equipaggio, cittadini di Stati terzi, di una nave battente bandiera di tale Stato membro e di proprietà, direttamente o indirettamente, di una società avente la propria sede sociale in un secondo Stato membro, debbano disporre di un permesso di lavoro in tale primo Stato membro, a meno che la nave in questione non vi abbia effettuato, nel corso di un anno, più di 25 scali.
2021
Pubblicato
Rilevanza internazionale
Nota a sentenza
Esperti anonimi
Settore IUS/14 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
Italian
Lavoro a bordo della nave; diritto dell'Unione europea; Rinvio pregiudiziale; Libertà di stabilimento; Artt. 49 e 79, § 5, TFUe; Restri-zioni alla libertà di stabilimento
Simone, P. (2021). Le condizioni di impiego dei lavoratori marittimi tra libertà di stabilimento e controllo dei flussi migratori. RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE, 50(2), 930-953.
Simone, P
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