Le soluzioni «spazialistiche» per l’esercizio della giurisdizione da parte degli Stati costieri adottate nella convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS) sono evidenti, e a lungo si è parlato della «giurisdizione strisciante» degli Stati in mare, nonostante la natura chiaramente funzionale della giurisdizione dello Stato costiero nella zona economica esclusiva (ZEE). Nel Mare Mediterraneo in particolare, il timore della «territorializzazione» ha portato per molto tempo la maggior parte degli Stati a considerare con estrema cautela l’eventualità dell’istituzione della ZEE. L’inversione di questa tendenza, anche da parte dell’Italia, negli ultimi anni non è solo indice dell’esigenza di garanzia dello sfruttamento preferenziale delle risorse biologiche del mare da parte degli Stati costieri, ma anche dell’aspirazione ad una maggiore efficacia nella gestione razionale di tali risorse e nella protezione dell’ambiente marino, nell’interesse intergenerazionale dell’intera Comunità internazionale. La protezione di un interesse comune è anche l’obiettivo del «modello di giurisdizione cooperativa» stabilito nella convenzione UNESCO del 2001 per il controllo delle attività rivolte ai beni culturali sommersi nella ZEE o sulla piattaforma continentale. Tale modello è stato attivato per la prima volta dall’Italia nel 2018 con riferimento ai beni culturali sommersi presenti sul «banco Skerki» e gli Stati che hanno manifestato il loro interesse sono appena giunti ad un accordo che ha consentito lo svolgimento di una missione esplorativa tra agosto e settembre 2022. Entrambe queste iniziative italiane evidenziano, dunque, un esercizio della giurisdizione in mare in funzione anche (nel caso della ZEE) o solo (nel caso del modello di giurisdizione cooperativa delineato nella convenzione UNESCO del 2001) della tutela di interessi comuni, secondo una visione tutt’altro che estranea all’UNCLOS.
Mucci, F. (2022). Modelli per l'esercizio della giurisdizione in mare in funzione della tutela di interessi comuni : considerazioni in merito ad alcuni elementi della recente prassi italiana. RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE, 2022(1), 109-136 [10.57574/596516935].
Modelli per l'esercizio della giurisdizione in mare in funzione della tutela di interessi comuni : considerazioni in merito ad alcuni elementi della recente prassi italiana
Federica Mucci
2022-01-01
Abstract
Le soluzioni «spazialistiche» per l’esercizio della giurisdizione da parte degli Stati costieri adottate nella convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS) sono evidenti, e a lungo si è parlato della «giurisdizione strisciante» degli Stati in mare, nonostante la natura chiaramente funzionale della giurisdizione dello Stato costiero nella zona economica esclusiva (ZEE). Nel Mare Mediterraneo in particolare, il timore della «territorializzazione» ha portato per molto tempo la maggior parte degli Stati a considerare con estrema cautela l’eventualità dell’istituzione della ZEE. L’inversione di questa tendenza, anche da parte dell’Italia, negli ultimi anni non è solo indice dell’esigenza di garanzia dello sfruttamento preferenziale delle risorse biologiche del mare da parte degli Stati costieri, ma anche dell’aspirazione ad una maggiore efficacia nella gestione razionale di tali risorse e nella protezione dell’ambiente marino, nell’interesse intergenerazionale dell’intera Comunità internazionale. La protezione di un interesse comune è anche l’obiettivo del «modello di giurisdizione cooperativa» stabilito nella convenzione UNESCO del 2001 per il controllo delle attività rivolte ai beni culturali sommersi nella ZEE o sulla piattaforma continentale. Tale modello è stato attivato per la prima volta dall’Italia nel 2018 con riferimento ai beni culturali sommersi presenti sul «banco Skerki» e gli Stati che hanno manifestato il loro interesse sono appena giunti ad un accordo che ha consentito lo svolgimento di una missione esplorativa tra agosto e settembre 2022. Entrambe queste iniziative italiane evidenziano, dunque, un esercizio della giurisdizione in mare in funzione anche (nel caso della ZEE) o solo (nel caso del modello di giurisdizione cooperativa delineato nella convenzione UNESCO del 2001) della tutela di interessi comuni, secondo una visione tutt’altro che estranea all’UNCLOS.File | Dimensione | Formato | |
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