Le soluzioni «spazialistiche» per l’esercizio della giurisdizione da parte degli Stati costieri adottate nella convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS) sono evidenti, e a lungo si è parlato della «giurisdizione strisciante» degli Stati in mare, nonostante la natura chiaramente funzionale della giurisdizione dello Stato costiero nella zona economica esclusiva (ZEE). Nel Mare Mediterraneo in particolare, il timore della «territorializzazione» ha portato per molto tempo la maggior parte degli Stati a considerare con estrema cautela l’eventualità dell’istituzione della ZEE. L’inversione di questa tendenza, anche da parte dell’Italia, negli ultimi anni non è solo indice dell’esigenza di garanzia dello sfruttamento preferenziale delle risorse biologiche del mare da parte degli Stati costieri, ma anche dell’aspirazione ad una maggiore efficacia nella gestione razionale di tali risorse e nella protezione dell’ambiente marino, nell’interesse intergenerazionale dell’intera Comunità internazionale. La protezione di un interesse comune è anche l’obiettivo del «modello di giurisdizione cooperativa» stabilito nella convenzione UNESCO del 2001 per il controllo delle attività rivolte ai beni culturali sommersi nella ZEE o sulla piattaforma continentale. Tale modello è stato attivato per la prima volta dall’Italia nel 2018 con riferimento ai beni culturali sommersi presenti sul «banco Skerki» e gli Stati che hanno manifestato il loro interesse sono appena giunti ad un accordo che ha consentito lo svolgimento di una missione esplorativa tra agosto e settembre 2022. Entrambe queste iniziative italiane evidenziano, dunque, un esercizio della giurisdizione in mare in funzione anche (nel caso della ZEE) o solo (nel caso del modello di giurisdizione cooperativa delineato nella convenzione UNESCO del 2001) della tutela di interessi comuni, secondo una visione tutt’altro che estranea all’UNCLOS.

Mucci, F. (2022). Modelli per l'esercizio della giurisdizione in mare in funzione della tutela di interessi comuni : considerazioni in merito ad alcuni elementi della recente prassi italiana. RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE, 2022(1), 109-136 [10.57574/596516935].

Modelli per l'esercizio della giurisdizione in mare in funzione della tutela di interessi comuni : considerazioni in merito ad alcuni elementi della recente prassi italiana

Federica Mucci
2022-01-01

Abstract

Le soluzioni «spazialistiche» per l’esercizio della giurisdizione da parte degli Stati costieri adottate nella convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS) sono evidenti, e a lungo si è parlato della «giurisdizione strisciante» degli Stati in mare, nonostante la natura chiaramente funzionale della giurisdizione dello Stato costiero nella zona economica esclusiva (ZEE). Nel Mare Mediterraneo in particolare, il timore della «territorializzazione» ha portato per molto tempo la maggior parte degli Stati a considerare con estrema cautela l’eventualità dell’istituzione della ZEE. L’inversione di questa tendenza, anche da parte dell’Italia, negli ultimi anni non è solo indice dell’esigenza di garanzia dello sfruttamento preferenziale delle risorse biologiche del mare da parte degli Stati costieri, ma anche dell’aspirazione ad una maggiore efficacia nella gestione razionale di tali risorse e nella protezione dell’ambiente marino, nell’interesse intergenerazionale dell’intera Comunità internazionale. La protezione di un interesse comune è anche l’obiettivo del «modello di giurisdizione cooperativa» stabilito nella convenzione UNESCO del 2001 per il controllo delle attività rivolte ai beni culturali sommersi nella ZEE o sulla piattaforma continentale. Tale modello è stato attivato per la prima volta dall’Italia nel 2018 con riferimento ai beni culturali sommersi presenti sul «banco Skerki» e gli Stati che hanno manifestato il loro interesse sono appena giunti ad un accordo che ha consentito lo svolgimento di una missione esplorativa tra agosto e settembre 2022. Entrambe queste iniziative italiane evidenziano, dunque, un esercizio della giurisdizione in mare in funzione anche (nel caso della ZEE) o solo (nel caso del modello di giurisdizione cooperativa delineato nella convenzione UNESCO del 2001) della tutela di interessi comuni, secondo una visione tutt’altro che estranea all’UNCLOS.
2022
Pubblicato
Rilevanza internazionale
Articolo
Esperti anonimi
Settore IUS/13 - DIRITTO INTERNAZIONALE
Italian
The «spatial» solutions for the exercise of jurisdiction by coastal states adopted in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) are evident and for a long time there has been talk about the «creeping jurisdiction» of states at sea, despite the clearly functional nature of jurisdiction of the coastal state in the exclusive economic zone (EEZ). In the Mediterranean Sea, in particular, the fear of «territorialization» has long led most states to consider the possibility of establishing an EEZ with extreme caution. The reversal of this tendency in recent years, also by Italy, is not only indicative of the need to guarantee the preferential exploitation of the sea’s biological resources by coastal states, but also of the desire for greater efficiency in the rational management of these resources and in the protection of the marine environment, in the intergenerational interest of the entire international community. The protection of a common interest is also the objective of the «cooperative jurisdiction model» established in the 2001 UNESCO Convention for the protection of activities directed at underwater cultural heritage in the EEZ or on the continental shelf. This model was first activated by Italy in 2018 with reference to the submerged cultural heritage on the «Skerki Banks» and the states that have shown interest have just reached an agreement allowing the carrying out of an exploratory mission between August and September 2022. Thus, both of these Italian initiatives show an exercise of jurisdiction at sea that is also (in the case of the EEZ) or only (in the case of the cooperative jurisdiction model provided by the 2001 UNESCO Convention) functional for the protection of common interests, according to a vision that is not foreign to UNCLOS.
Mucci, F. (2022). Modelli per l'esercizio della giurisdizione in mare in funzione della tutela di interessi comuni : considerazioni in merito ad alcuni elementi della recente prassi italiana. RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE, 2022(1), 109-136 [10.57574/596516935].
Mucci, F
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2108/308915
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