L’autore in risposta ai quesiti ritiene, con diverse argomentazioni, che il convincimento dell’ispettore espresso nelle conclusioni del verbale debba risultare irrilevante sul piano probatorio. Inoltre ritiene che necessario che i terzi vengano escussi come testimoni nel processo con le correlate garanzie del contraddittorio e del giuramento, che, invece, mancano del tutto in occasione dell’accertamento ispettivo ed è a tale prova tipica che il giudice soltanto deve attenersi, in quanto le dichiarazioni rese in via stragiudiziale dai terzi all’ispettore verbalizzante non acquistano valore probatorio in merito alla loro veridicità. Inoltre, l’autore ritiene che il lavoratore in questi casi risulti incapace di testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ, in quanto, come prescrive la norma processuale “aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. Infine, l’autore ritiene che le valutazioni e le argomentazioni degli ispettori non possono come tali costituire oggetto di prova testimoniale per i limiti propri della stessa prova testimoniale.

Passalacqua, P. (2007). Il valore probatorio dei verbali ispettivi. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO(12), 41-44.

Il valore probatorio dei verbali ispettivi

Passalacqua, P
2007-01-01

Abstract

L’autore in risposta ai quesiti ritiene, con diverse argomentazioni, che il convincimento dell’ispettore espresso nelle conclusioni del verbale debba risultare irrilevante sul piano probatorio. Inoltre ritiene che necessario che i terzi vengano escussi come testimoni nel processo con le correlate garanzie del contraddittorio e del giuramento, che, invece, mancano del tutto in occasione dell’accertamento ispettivo ed è a tale prova tipica che il giudice soltanto deve attenersi, in quanto le dichiarazioni rese in via stragiudiziale dai terzi all’ispettore verbalizzante non acquistano valore probatorio in merito alla loro veridicità. Inoltre, l’autore ritiene che il lavoratore in questi casi risulti incapace di testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ, in quanto, come prescrive la norma processuale “aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. Infine, l’autore ritiene che le valutazioni e le argomentazioni degli ispettori non possono come tali costituire oggetto di prova testimoniale per i limiti propri della stessa prova testimoniale.
2007
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Articolo
Esperti anonimi
Settore IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO
Italian
Verbali ispettivi; convincimento ispettore; presunzione giurisprudenziale; onere probatorio; dichiarazioni terzi; presunzione semplice; terzi; testimonianza; garanzia contraddittorio; difformità dichiarazioni terzo; esito prova tipica; incapacità testimoniare; ispettori verbalizzanti; escussione come testi.
Passalacqua, P. (2007). Il valore probatorio dei verbali ispettivi. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO(12), 41-44.
Passalacqua, P
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