The author reconstructs the framework of the judicial orientations on the subject of the applicability of the special discipline of the sea carrier's liability outlined by the Brussels Convention of 1924, in order to underline how the principles elaborated by the Supreme Court may still be consistent where they propose, essentially in door to door transport contracts, to bring under the application of the common law the carrier's liability for events occurring after the unloading of the goods when they consist in the performance of a further stage of the carriage. However, such proposals are unsatisfactory when - as in the present case - they are to be applied also in order to bring under the general rules of the Civil Code the liability for damages occurred in the course of operations carried out in the port area and solely aimed at making possible the fulfillment of the obligation to redeliver the goods which have already reached their destination.

L’Autore ricostruisce il quadro degli orientamenti giurisprudenziali sul tema dell’ambito di applicabilità della disciplina speciale della responsabilità del vettore marittimo delineata dalla Convenzione di Bruxelles del 1924 per sottolineare come i principi elaborati dalla Suprema Corte, se possono ancora essere coerenti là dove si propongano, essenzialmente nei contratti di trasporto door to door, di ricondurre sotto l’applicazione del diritto comune la responsabilità del vettore per fatti successivi allo scarico della merce quando essi consistano nell’esecuzione di un’ulteriore fase del trasporto, diversa però da quella per mare, risultino invece insoddisfacenti quando - come nel caso in commento - se ne voglia fare applicazione anche per ricondurre alle regole generali del codice civile la responsabilità per danni verificatisi nell’ambito di operazioni svoltesi in area portuale ed unicamente finalizzate a rendere possibile l’adempimento all’obbligo di riconsegna delle merci oramai giunte a destinazione.

Guizzi, G. (2015). Una (discutibile) pronuncia sulla non applicabilità delle regole dell’Aja-Visby alle operazioni collegate al trasporto marittimo. IL CORRIERE GIURIDICO, 32(7), 955-960.

Una (discutibile) pronuncia sulla non applicabilità delle regole dell’Aja-Visby alle operazioni collegate al trasporto marittimo

Guizzi, G
2015-01-01

Abstract

The author reconstructs the framework of the judicial orientations on the subject of the applicability of the special discipline of the sea carrier's liability outlined by the Brussels Convention of 1924, in order to underline how the principles elaborated by the Supreme Court may still be consistent where they propose, essentially in door to door transport contracts, to bring under the application of the common law the carrier's liability for events occurring after the unloading of the goods when they consist in the performance of a further stage of the carriage. However, such proposals are unsatisfactory when - as in the present case - they are to be applied also in order to bring under the general rules of the Civil Code the liability for damages occurred in the course of operations carried out in the port area and solely aimed at making possible the fulfillment of the obligation to redeliver the goods which have already reached their destination.
2015
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Articolo
Esperti anonimi
Settore IUS/06 - DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
Italian
L’Autore ricostruisce il quadro degli orientamenti giurisprudenziali sul tema dell’ambito di applicabilità della disciplina speciale della responsabilità del vettore marittimo delineata dalla Convenzione di Bruxelles del 1924 per sottolineare come i principi elaborati dalla Suprema Corte, se possono ancora essere coerenti là dove si propongano, essenzialmente nei contratti di trasporto door to door, di ricondurre sotto l’applicazione del diritto comune la responsabilità del vettore per fatti successivi allo scarico della merce quando essi consistano nell’esecuzione di un’ulteriore fase del trasporto, diversa però da quella per mare, risultino invece insoddisfacenti quando - come nel caso in commento - se ne voglia fare applicazione anche per ricondurre alle regole generali del codice civile la responsabilità per danni verificatisi nell’ambito di operazioni svoltesi in area portuale ed unicamente finalizzate a rendere possibile l’adempimento all’obbligo di riconsegna delle merci oramai giunte a destinazione.
shipping; carrier liability; Aja-Visby rules
Trasporto marittimo; responsabilità del vettore; regole dell'Aja-Visby
Guizzi, G. (2015). Una (discutibile) pronuncia sulla non applicabilità delle regole dell’Aja-Visby alle operazioni collegate al trasporto marittimo. IL CORRIERE GIURIDICO, 32(7), 955-960.
Guizzi, G
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