Con l’ordinanza del 30 ottobre 2018 n. 27442 la Cassazione propone, per la prima volta, un articolato tentativo di spiegazione dell’orientamento secondo cui anche gli interessi convenzionali di mora sarebbero suscettibili di essere qualificati come usurari, ove fissati in una misura superiore alla soglia usura della categoria di operazioni di finanziamento cui accede. L’Autore esprime un fermo dissenso rispetto a tale impostazione, sottolineando non solo le contraddizioni interne al ragionamento della Corte e l’infondatezza dell’argomento basato sulla pretesa identità di funzione degli interessi moratori e corrispettivi, ma anche l’irragionevolezza complessiva dell’impostazione, che finisce per far dipendere la concreta connotazione usuraria del finanziamento dalla scelta del debitore di rendersi inadempiente all’obbligo di restituzione della somma alla scadenza. In realtà il problema sotteso all’ordinanza - ossia il rischio che, non applicandosi il limite della soglia agli interessi convenzionali moratori, questi possano essere pattuiti anche in misura eccessivamente elevata - trova già una risposta nell’ordinamento, senza bisogno di evocare la disciplina antiusura, nelle norme che consentono al giudice di sindacare l’equità della clausola penale.
Guizzi, G. (2019). La Cassazione e l’usura... per fatto del debitore (“Aberrazioni” giurisprudenziali in tema interessi di mora e usura). IL CORRIERE GIURIDICO, 36(2), 153-163.
La Cassazione e l’usura... per fatto del debitore (“Aberrazioni” giurisprudenziali in tema interessi di mora e usura)
Guizzi, G
2019-01-01
Abstract
Con l’ordinanza del 30 ottobre 2018 n. 27442 la Cassazione propone, per la prima volta, un articolato tentativo di spiegazione dell’orientamento secondo cui anche gli interessi convenzionali di mora sarebbero suscettibili di essere qualificati come usurari, ove fissati in una misura superiore alla soglia usura della categoria di operazioni di finanziamento cui accede. L’Autore esprime un fermo dissenso rispetto a tale impostazione, sottolineando non solo le contraddizioni interne al ragionamento della Corte e l’infondatezza dell’argomento basato sulla pretesa identità di funzione degli interessi moratori e corrispettivi, ma anche l’irragionevolezza complessiva dell’impostazione, che finisce per far dipendere la concreta connotazione usuraria del finanziamento dalla scelta del debitore di rendersi inadempiente all’obbligo di restituzione della somma alla scadenza. In realtà il problema sotteso all’ordinanza - ossia il rischio che, non applicandosi il limite della soglia agli interessi convenzionali moratori, questi possano essere pattuiti anche in misura eccessivamente elevata - trova già una risposta nell’ordinamento, senza bisogno di evocare la disciplina antiusura, nelle norme che consentono al giudice di sindacare l’equità della clausola penale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.