The first of the two new provisions just introduced into Article 9 of the Constitution concerns environmental protection as it has evolved over decades, especially in the international legal system, the only one capable of addressing these issues in the global context that characterises them. The three terms used (environment, biodiversity, ecosystems) and the reference to the interest of future generations are the result of the United Nations conferences on the environment and the numerous multilateral treaties that have contributed to the formation of a series of principles and references, the final conceptual synthesis of which is the imperative of "sustainable development". In this context, the Article reflects on what, in particular, is the "footprint" of international law with reference to the protection of biodiversity and animal health, highlighting how the ecological approach to environmental protection, although genuinely pursued as it is perceived as necessary, can only be socio-ecological, remaining essentially anthropocentric. The proposed reading of the cases in which "rights" have been recognised to natural elements (particularly rivers) confirms this and highlights how the protection of cultural rights can contribute to the efficiency of environmental protection.

La prima delle due nuove disposizioni appena introdotte nell’articolo 9 della Costituzione riguarda la tutela dell’ambiente così come si è ormai evoluta in decenni di sviluppo, soprattutto nell’ordinamento giuridico internazionale, l’unico in grado di affrontare queste problematiche nell’ambito globale che le caratterizza. I tre termini impiegati (ambiente, biodiversità, ecosistemi) e il richiamo all’interesse delle future generazioni sono il portato delle conferenze delle Nazioni Unite sull’ambiente e dei numerosi trattati multilaterali che hanno concorso alla formazione di una serie di principi e di riferimento, la cui sintesi concettuale finale è l’imperativo dello “sviluppo sostenibile”. In tale contesto, si riflette su quale sia in particolare, l’”impronta” del diritto internazionale con riferimento alla protezione della biodiversità e della salute degli animali, mettendo in luce come l’approccio ecologico alla tutela ambientale, pur genuinamente perseguito in quanto percepito come necessario, non possa che essere socio-ecologico, rimanendo essenzialmente antropocentrico. La lettura proposta dei casi in cui si sono riconosciuti “diritti” a elementi naturali (in particolare fiumi) ne è una conferma ed evidenzia come la tutela dei diritti culturali possa concorrere all’efficienza della tutela ambientale.

Mucci, F. (2022). Dal diritto internazionale alla Costituzione italiana: per una tutela dell’ambiente inevitabilmente antropocentrica ma ecologica, lungimirante e coerente. DIRITTIFONDAMENTALI.IT, 2022(1), 447-463.

Dal diritto internazionale alla Costituzione italiana: per una tutela dell’ambiente inevitabilmente antropocentrica ma ecologica, lungimirante e coerente

federica mucci
2022-03-15

Abstract

The first of the two new provisions just introduced into Article 9 of the Constitution concerns environmental protection as it has evolved over decades, especially in the international legal system, the only one capable of addressing these issues in the global context that characterises them. The three terms used (environment, biodiversity, ecosystems) and the reference to the interest of future generations are the result of the United Nations conferences on the environment and the numerous multilateral treaties that have contributed to the formation of a series of principles and references, the final conceptual synthesis of which is the imperative of "sustainable development". In this context, the Article reflects on what, in particular, is the "footprint" of international law with reference to the protection of biodiversity and animal health, highlighting how the ecological approach to environmental protection, although genuinely pursued as it is perceived as necessary, can only be socio-ecological, remaining essentially anthropocentric. The proposed reading of the cases in which "rights" have been recognised to natural elements (particularly rivers) confirms this and highlights how the protection of cultural rights can contribute to the efficiency of environmental protection.
15-mar-2022
Pubblicato
Rilevanza internazionale
Articolo
Esperti anonimi
Settore IUS/13 - DIRITTO INTERNAZIONALE
Italian
Senza Impact Factor ISI
La prima delle due nuove disposizioni appena introdotte nell’articolo 9 della Costituzione riguarda la tutela dell’ambiente così come si è ormai evoluta in decenni di sviluppo, soprattutto nell’ordinamento giuridico internazionale, l’unico in grado di affrontare queste problematiche nell’ambito globale che le caratterizza. I tre termini impiegati (ambiente, biodiversità, ecosistemi) e il richiamo all’interesse delle future generazioni sono il portato delle conferenze delle Nazioni Unite sull’ambiente e dei numerosi trattati multilaterali che hanno concorso alla formazione di una serie di principi e di riferimento, la cui sintesi concettuale finale è l’imperativo dello “sviluppo sostenibile”. In tale contesto, si riflette su quale sia in particolare, l’”impronta” del diritto internazionale con riferimento alla protezione della biodiversità e della salute degli animali, mettendo in luce come l’approccio ecologico alla tutela ambientale, pur genuinamente perseguito in quanto percepito come necessario, non possa che essere socio-ecologico, rimanendo essenzialmente antropocentrico. La lettura proposta dei casi in cui si sono riconosciuti “diritti” a elementi naturali (in particolare fiumi) ne è una conferma ed evidenzia come la tutela dei diritti culturali possa concorrere all’efficienza della tutela ambientale.
International protection of biodiversity International protection of animal health Rights of nature and cultural rights
Protezione internazionale della biodiversità Protezione internazionale della salute animale Diritti della natura e diritti culturali
Mucci, F. (2022). Dal diritto internazionale alla Costituzione italiana: per una tutela dell’ambiente inevitabilmente antropocentrica ma ecologica, lungimirante e coerente. DIRITTIFONDAMENTALI.IT, 2022(1), 447-463.
Mucci, F
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