L’Autrice inserisce la decisione nel contesto della precedente giurisprudenza della Corte EDU sulla violazione “indiretta” del divieto di trattamenti disumani o degradanti (art. 3 CEDU). Vengono indicate in particolare le ragioni per cui il regolamento UE “Dublino II” è ritenuto non necessitare il ritorno in Italia dei ricorrenti e dunque lasciare margine alla responsabilità dello Stato svizzero (“sovereignty clause”). Si evidenziano le principali ragioni del discostamento dalla precedente giurisprudenza della Corte EDU – anticipato da sentenze di tribunali interni di Stati europei –, dovute soprattutto alla maggiore vulnerabilità dei soggetti minori, e si chiarisce che il ritorno sarebbe comunque stato ritenuto conforme alla CEDU se assistito da garanzie specifiche da parte dell’Italia sul trattamento dei soggetti coinvolti. In conclusione si porta l’attenzione sulle novità introdotte dal regolamento “Dublino III”, che sono in linea con le ragioni alla base di questo orientamento giurisprudenziale, e sulla compatibilità della recente giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di giustizia dell’Unione vertenti su questi temi. The author places the decision in the context of previous ECHR case law on the violation "indirect" of the prohibition of inhuman or degrading treatment (art. 3 ECHR) Are indicated in particular the reasons why the EU Regulation "Dublin II" is deemed not to require the return in Italy of the applicants and thus leave margin to the responsibility of the State Switzerland ("sovereignty clause"). The following main reasons for the deviation from the previous case law of the ECtHR - anticipated by judgments of domestic courts of European states - in particular are due to the increased vulnerability of minor subjects, and it is clarified that the return would be found compliant to the ECHR if assisted by specific guarantees by Italy on the treatment of those involved. In conclusion, it brings attention to the changes introduced by Regulation "Dublin III", which are in line with the reasons behind this jurisprudence, and the compatibility of the recent case law of the Court of Human Rights and the European Court of Justice ruling on these themes.
Mucci, F. (2015). RINVIO IN ITALIA DI RICHIEDENTI ASILO PER LA PRIMA VOLTA DICHIARATO DALLA CORTE DI STRASBURGO IN CONTRASTO CON LA CEDU A CAUSA DEL RISCHIO DI TRATTAMENTI INADEGUATI ALL’ESTREMA VULNERABILITÀ DEI SOGGETTI MINORI COINVOLTI. LA RIVISTA NELDIRITTO, Gennaio 2015 n.1, 197-202.
RINVIO IN ITALIA DI RICHIEDENTI ASILO PER LA PRIMA VOLTA DICHIARATO DALLA CORTE DI STRASBURGO IN CONTRASTO CON LA CEDU A CAUSA DEL RISCHIO DI TRATTAMENTI INADEGUATI ALL’ESTREMA VULNERABILITÀ DEI SOGGETTI MINORI COINVOLTI
Mucci Federica
2015-01-01
Abstract
L’Autrice inserisce la decisione nel contesto della precedente giurisprudenza della Corte EDU sulla violazione “indiretta” del divieto di trattamenti disumani o degradanti (art. 3 CEDU). Vengono indicate in particolare le ragioni per cui il regolamento UE “Dublino II” è ritenuto non necessitare il ritorno in Italia dei ricorrenti e dunque lasciare margine alla responsabilità dello Stato svizzero (“sovereignty clause”). Si evidenziano le principali ragioni del discostamento dalla precedente giurisprudenza della Corte EDU – anticipato da sentenze di tribunali interni di Stati europei –, dovute soprattutto alla maggiore vulnerabilità dei soggetti minori, e si chiarisce che il ritorno sarebbe comunque stato ritenuto conforme alla CEDU se assistito da garanzie specifiche da parte dell’Italia sul trattamento dei soggetti coinvolti. In conclusione si porta l’attenzione sulle novità introdotte dal regolamento “Dublino III”, che sono in linea con le ragioni alla base di questo orientamento giurisprudenziale, e sulla compatibilità della recente giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di giustizia dell’Unione vertenti su questi temi. The author places the decision in the context of previous ECHR case law on the violation "indirect" of the prohibition of inhuman or degrading treatment (art. 3 ECHR) Are indicated in particular the reasons why the EU Regulation "Dublin II" is deemed not to require the return in Italy of the applicants and thus leave margin to the responsibility of the State Switzerland ("sovereignty clause"). The following main reasons for the deviation from the previous case law of the ECtHR - anticipated by judgments of domestic courts of European states - in particular are due to the increased vulnerability of minor subjects, and it is clarified that the return would be found compliant to the ECHR if assisted by specific guarantees by Italy on the treatment of those involved. In conclusion, it brings attention to the changes introduced by Regulation "Dublin III", which are in line with the reasons behind this jurisprudence, and the compatibility of the recent case law of the Court of Human Rights and the European Court of Justice ruling on these themes.File | Dimensione | Formato | |
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