Nel proteggere l’esercizio dell’impresa soggetta a procedura, nelle varie leggi, generali o speciali, di volta in volta succedutesi (c.d. concordato in continuità; esercizio provvisorio dell’impresa in caso di fallimento; a.s. delle grandi imprese, nelle sue declinazioni; a.s. delle banche, degli intermediari finanziari e delle assicurazioni) apparivano considerati diversi scopi, i quali non erano perfettamente allineati. Tra i più evidenti degli scopi perseguiti nella legislazione i seguenti sembrano essere stati preminenti: la conservazione del valore patrimoniale dell’azienda in vista della successiva alienazione (segnatamente per l’esercizio provvisorio; ma anche per la a.s.) o della permuta/swap del debito fallimentare con azioni di un nuovo soggetto cessionario dell'azienda al netto dei debiti (v. per es. Parmalat); la salvaguardia dei livelli occupazionali, sin dalla legge sull’amministrazione straordinaria; la protezione del sistema e dei risparmiatori o sottoscrittori di polizze, per le insolvenze speciali. In effetti, ancora prima della riforma della legge fallimentare del 2005, la legislazione sulle grandi imprese degli anni precedenti si è evoluta verso procedure di conservazione con postergazione degli altri interessi considerati dal legislatore del 1942. Ciò in presenza di previsione di risanabilità (ed anche a prescindere dalla risanabilità, per la prima procedura di amministrazione straordinaria). Ne è conseguita una cresciuta sensibilità per quello scopo che è stato chiamato di "conservazione", cioè di prosecuzione della gestione dell'impresa con mantenimento in vita delle aziende risanabili . Tuttavia, tale scopo di "conservazione" della legislazione della crisi in pratica postula che l'attività o l'azienda siano "buone", e quindi risanabili, e invece l'"imprenditore" (anche societario) sia stato almeno una delle cause della crisi, cosicché separando l'uno dall'altro si risolva il problema.

Giampaolino, C.f. (2021). Conservazione dell'azienda nelle procedure e valori apicali (con applicazioni su debt equity swap e scioglimento dei contratti nel concordato). In Scritti in onore di Alberto Jorio (pp. 235-250). bologna : zanichelli.

Conservazione dell'azienda nelle procedure e valori apicali (con applicazioni su debt equity swap e scioglimento dei contratti nel concordato)

giampaolino
Writing – Review & Editing
2021-11-10

Abstract

Nel proteggere l’esercizio dell’impresa soggetta a procedura, nelle varie leggi, generali o speciali, di volta in volta succedutesi (c.d. concordato in continuità; esercizio provvisorio dell’impresa in caso di fallimento; a.s. delle grandi imprese, nelle sue declinazioni; a.s. delle banche, degli intermediari finanziari e delle assicurazioni) apparivano considerati diversi scopi, i quali non erano perfettamente allineati. Tra i più evidenti degli scopi perseguiti nella legislazione i seguenti sembrano essere stati preminenti: la conservazione del valore patrimoniale dell’azienda in vista della successiva alienazione (segnatamente per l’esercizio provvisorio; ma anche per la a.s.) o della permuta/swap del debito fallimentare con azioni di un nuovo soggetto cessionario dell'azienda al netto dei debiti (v. per es. Parmalat); la salvaguardia dei livelli occupazionali, sin dalla legge sull’amministrazione straordinaria; la protezione del sistema e dei risparmiatori o sottoscrittori di polizze, per le insolvenze speciali. In effetti, ancora prima della riforma della legge fallimentare del 2005, la legislazione sulle grandi imprese degli anni precedenti si è evoluta verso procedure di conservazione con postergazione degli altri interessi considerati dal legislatore del 1942. Ciò in presenza di previsione di risanabilità (ed anche a prescindere dalla risanabilità, per la prima procedura di amministrazione straordinaria). Ne è conseguita una cresciuta sensibilità per quello scopo che è stato chiamato di "conservazione", cioè di prosecuzione della gestione dell'impresa con mantenimento in vita delle aziende risanabili . Tuttavia, tale scopo di "conservazione" della legislazione della crisi in pratica postula che l'attività o l'azienda siano "buone", e quindi risanabili, e invece l'"imprenditore" (anche societario) sia stato almeno una delle cause della crisi, cosicché separando l'uno dall'altro si risolva il problema.
10-nov-2021
Settore IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE
Italian
Rilevanza nazionale
Capitolo o saggio
concordato, conservazione, debt equity swap, crisi, codice della crisi,
Giampaolino, C.f. (2021). Conservazione dell'azienda nelle procedure e valori apicali (con applicazioni su debt equity swap e scioglimento dei contratti nel concordato). In Scritti in onore di Alberto Jorio (pp. 235-250). bologna : zanichelli.
Giampaolino, Cf
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