La vaccinazione anti Covid per gli operatori sanitari oltre ad essere un obbligo si configura anche come un requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione, diventando cosı` una misura di sicurezza tipizzata dalla legge. Il datore di lavoro e` tenuto, in adempimento dell’obbligo ai sensi dell’art. 2087 c.c., ad allontanare l’operatore non vaccinato dalla situazione ad alto rischio contagio per se e per gli altri, anche a prescindere dalla comunicazione dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte della ASL o, da parte degli Ordini Professionali, disponendo la sospensione del lavoratore dalla prestazione e dalla retribuzione. La fattispecie qui applicabile e` quella della impossibilita` sopravvenuta temporanea della prestazione oppure quella del motivo legittimo di rifiuto della prestazione lavorativa, ai sensi dell’art. 1206 c.c. La qualificazione della vaccinazione in termini di onere per i lavoratori addetti a mansioni ad elevato rischio contagio consente di applicare la suddetta fattispecie anche al di la` del campo di applicazione del D.L. n. 44/21, il cui campo di applicazione e` stato comunque ampliato dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172.
Pisani, C. (2022). La disciplina della sospensione dei lavoratori non vaccinati. GIURISPRUDENZA ITALIANA, febbraio 2022, 396-408.
La disciplina della sospensione dei lavoratori non vaccinati
Pisani, C
2022-01-01
Abstract
La vaccinazione anti Covid per gli operatori sanitari oltre ad essere un obbligo si configura anche come un requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione, diventando cosı` una misura di sicurezza tipizzata dalla legge. Il datore di lavoro e` tenuto, in adempimento dell’obbligo ai sensi dell’art. 2087 c.c., ad allontanare l’operatore non vaccinato dalla situazione ad alto rischio contagio per se e per gli altri, anche a prescindere dalla comunicazione dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte della ASL o, da parte degli Ordini Professionali, disponendo la sospensione del lavoratore dalla prestazione e dalla retribuzione. La fattispecie qui applicabile e` quella della impossibilita` sopravvenuta temporanea della prestazione oppure quella del motivo legittimo di rifiuto della prestazione lavorativa, ai sensi dell’art. 1206 c.c. La qualificazione della vaccinazione in termini di onere per i lavoratori addetti a mansioni ad elevato rischio contagio consente di applicare la suddetta fattispecie anche al di la` del campo di applicazione del D.L. n. 44/21, il cui campo di applicazione e` stato comunque ampliato dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172.File | Dimensione | Formato | |
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