Oggetto del contributo è l'analisi dell'esame dibattimentale del perito e del consulente tecnico, le cui modalità di escussione ricalcano quelle dei testimoni "in quanto applicabili", ai sensi dell'art. 501 c.p.p. Tratto caratteristico dell'istituto è la consultazione "in ogni caso" di documenti, note scritte e pubblicazioni, diversamente da quanto previsto per i testimoni, che possono effettuare consultazione di documenti in aiuto alla memoria, solo previa autorizzazione del giudice. Completa la discilina la previsione dell'esame a domicilio, in caso di assoluta impossibilità a comparire di un perito o di un consulente tecnico.
Famiglietti, A. (2008). Esame dibattimentale del perito e del consulente. In A.S. Giorgio Spangher (a cura di), Procedura penale (pp. 689-692). Milano : Il Sole24Ore.
Esame dibattimentale del perito e del consulente
FAMIGLIETTI, ADA
2008-01-01
Abstract
Oggetto del contributo è l'analisi dell'esame dibattimentale del perito e del consulente tecnico, le cui modalità di escussione ricalcano quelle dei testimoni "in quanto applicabili", ai sensi dell'art. 501 c.p.p. Tratto caratteristico dell'istituto è la consultazione "in ogni caso" di documenti, note scritte e pubblicazioni, diversamente da quanto previsto per i testimoni, che possono effettuare consultazione di documenti in aiuto alla memoria, solo previa autorizzazione del giudice. Completa la discilina la previsione dell'esame a domicilio, in caso di assoluta impossibilità a comparire di un perito o di un consulente tecnico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.