L’articolo esamina criticamente la normativa sul blocco dei licenziamenti, reiterata anche dopo il lock-down. Si evidenziano i profili di incostituzionalità nei casi di licenziamenti per soppressione del posto che prescinda totalmente dagli aspetti economici dell’emergenza sanitaria; i dubbi su un razionale bilanciamento tra il diritto di protezione sociale del lavoratore e quello di libertà economica del datore di lavoro, sorgono soprattutto di fronte al fatto che al lavoratore viene comunque garantito il reddito anche in caso di licenziamento, per cui il sacrificio del datore di lavoro non sembra indispensabile per la tutela del diritto sociale del lavoratore, nei casi in cui si tratti di un licenziamento basato sulla soppressione autenticamente definitiva di un posto di lavoro che non ha alcuna speranza di essere ripristinato anche dopo la pandemia. Questi problemi si acuiscono al cospetto dei licenziamenti motivati da fatti inerenti alla persona del lavoratore, che nulla hanno a che vedere con l’emergenza sanitaria. L’articolo pertanto tenta di individuare alternative interpretative, costituzionalmente orientate, che consentano di escludere queste fattispecie dal blocco dei licenziamenti.
Pisani, C. (2021). Divieto di licenziamento per emergenza Covid e tipologie di giustificato motivo soggettivo. DIRITTI LAVORI MERCATI, 1, 129-152.
Divieto di licenziamento per emergenza Covid e tipologie di giustificato motivo soggettivo
Pisani, C
2021-01-01
Abstract
L’articolo esamina criticamente la normativa sul blocco dei licenziamenti, reiterata anche dopo il lock-down. Si evidenziano i profili di incostituzionalità nei casi di licenziamenti per soppressione del posto che prescinda totalmente dagli aspetti economici dell’emergenza sanitaria; i dubbi su un razionale bilanciamento tra il diritto di protezione sociale del lavoratore e quello di libertà economica del datore di lavoro, sorgono soprattutto di fronte al fatto che al lavoratore viene comunque garantito il reddito anche in caso di licenziamento, per cui il sacrificio del datore di lavoro non sembra indispensabile per la tutela del diritto sociale del lavoratore, nei casi in cui si tratti di un licenziamento basato sulla soppressione autenticamente definitiva di un posto di lavoro che non ha alcuna speranza di essere ripristinato anche dopo la pandemia. Questi problemi si acuiscono al cospetto dei licenziamenti motivati da fatti inerenti alla persona del lavoratore, che nulla hanno a che vedere con l’emergenza sanitaria. L’articolo pertanto tenta di individuare alternative interpretative, costituzionalmente orientate, che consentano di escludere queste fattispecie dal blocco dei licenziamenti.File | Dimensione | Formato | |
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