Il saggio esamina le questioni che sorgono nel caso di rifiuto del vaccino anti Covid da parte del lavoratore. Preliminarmente viene individuata la fattispecie che riguarda gli addetti a mansioni a più elevato rischio di contagio, ossia i lavoratori che svolgono la prestazione a una distanza interpersonale inferiore di un metro, sia con altri dipendenti, sia con soggetti terzi. Questa fattispecie viene ricondotta alla figura dell’onere da parte del lavoratore, poiché la vaccinazione si configura come un requisito necessario per lo svolgimento in sicurezza della prestazione lavorativa. Pertanto, il lavoratore è libero di non vaccinarsi e non commette alcun illecito; ma sul piano del rapporto questa scelta comporta la sua inidoneità sopravvenuta allo svolgimento delle mansioni contrattuali, con tutte le possibili conseguenze, ora tipizzate dal decreto legge n. 44/2021 nella sospensione dalla prestazione e dalla retribuzione fino al 31 dicembre 2021, in assenza di altre mansioni libere disponibili che non comportino un contatto sociale così stretto. Inoltre il saggio esamina le modalità di applicazione dell’art. 2087 cod. civ. alla fattispecie in esame, con i connessi obblighi del datore di lavoro, a fronte del rifiuto del vaccino da parte del lavoratore addetto a mansioni a rischio. Infine, si analizza anche la prospettiva degli eventuali obblighi del lavoratore, alla luce dell’art. 32, comma 2 Cost.
Pisani, C. (2021). Vaccino anti-Covid: oneri e obblighi del lavoratore alla luce del decreto per gli operatori sanitari. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO, 1, 149-163.
Vaccino anti-Covid: oneri e obblighi del lavoratore alla luce del decreto per gli operatori sanitari
Pisani, C
2021-01-01
Abstract
Il saggio esamina le questioni che sorgono nel caso di rifiuto del vaccino anti Covid da parte del lavoratore. Preliminarmente viene individuata la fattispecie che riguarda gli addetti a mansioni a più elevato rischio di contagio, ossia i lavoratori che svolgono la prestazione a una distanza interpersonale inferiore di un metro, sia con altri dipendenti, sia con soggetti terzi. Questa fattispecie viene ricondotta alla figura dell’onere da parte del lavoratore, poiché la vaccinazione si configura come un requisito necessario per lo svolgimento in sicurezza della prestazione lavorativa. Pertanto, il lavoratore è libero di non vaccinarsi e non commette alcun illecito; ma sul piano del rapporto questa scelta comporta la sua inidoneità sopravvenuta allo svolgimento delle mansioni contrattuali, con tutte le possibili conseguenze, ora tipizzate dal decreto legge n. 44/2021 nella sospensione dalla prestazione e dalla retribuzione fino al 31 dicembre 2021, in assenza di altre mansioni libere disponibili che non comportino un contatto sociale così stretto. Inoltre il saggio esamina le modalità di applicazione dell’art. 2087 cod. civ. alla fattispecie in esame, con i connessi obblighi del datore di lavoro, a fronte del rifiuto del vaccino da parte del lavoratore addetto a mansioni a rischio. Infine, si analizza anche la prospettiva degli eventuali obblighi del lavoratore, alla luce dell’art. 32, comma 2 Cost.File | Dimensione | Formato | |
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