Il contributo approfondisce i vari profili relativi ai contratti bancari stipulati dai consumatori. Vengono analizzati i contratti con indicazione dello scopo, i contratti senza indicazione dello scopo e i contratti con scopo duplice. Il codice del consumo si presenta, fin dal nomen iuris, come codice di settore. Tale qualifica parrebbe essere propria anche del testo unico bancario, benché formalmente non rechi l’intestazione di “codice". Uno dei principali aspetti problematici relativi alla categoria dei contratti bancari del consumatore è dato dall’interferenza tra differenti codici di settore e, più in generale, tra differenti complessi normativi speciali potenzialmente applicabili. Le interferenze tra codici di settore parrebbero potersi così sintetizzare. Un micro-sistema legislativo considera rilevante un certo elemento di specialità (se A + A1, allora B + B1), laddove un altro micro-sistema contempla la rilevanza di altro elemento (se A + A2, allora B + B2). Ove un effetto sia incompatibile con un altro (se B1 sia incompatibile con B2), l’interprete deve chiedersi quale disciplina applicare. Scegliere un micro-sistema significherà privilegiare una soluzione; scegliere l’altro, quella opposta. Muovendo dalla necessaria coerenza che deve caratterizzare un sistema normativo, si può ipotizzare che il legislatore in ogni caso consideri, in determinate materie, un codice di settore come “maggiormente speciale” rispetto ad un altro. Non sempre i codici di settore hanno aree di interferenza, ossia àmbiti comuni di applicazione: quando ciò accade, si può pensare che il legislatore stesso comunque accordi prevalenza all’uno rispetto all’altro. In questo caso l’interprete non dovrebbe più chiedersi “se” l’uno si debba applicare a preferenza dell’altro, bensì “quale”. Uno stesso codice di settore potrebbe essere speciale rispetto ad uno, ma non rispetto ad altro. Il legislatore può anche prevedere che se, per alcuni aspetti, debba prevalere la disciplina del codice A sul codice B, per altri valga la soluzione opposta e B prevalga su A. L’art. 1469 bis (e la disgiuntiva “o” in esso contenuta) parrebbe far scorgere nel legislatore la tendenza a preferire un criterio di “maggiore specialità”. Non ovviamente nel senso in cui l’espressione è impiegata dalla giurisprudenza penale. Per “maggiore specialità” in questa sede si vuole intendere il rapporto tra sfere di applicazione relative a due o più discipline. Sarà maggiormente speciale la disciplina che si applica a una classe di rapporti più specificamente determinata. Il codice del consumo prevale rispetto al Codice civile, ma laddove vi sia un codice di settore che disciplini rapporti ancora più specifici, l’interprete dovrebbe applicare quest’ultimo. La disciplina più specificamente determinata di solito ha riguardo ai profili oggettivi piuttosto che ai profili soggettivi.

Farace, D. (2016). I contratti bancari del consumatore. Sezione I. I soggetti. Sezione II. L'atto. Sezione III. Il rapporto. In Ernesto Capobianco (a cura di), I contratti bancari (pp. 233-315). Wolters Kluwer Italia s.r.l..

I contratti bancari del consumatore. Sezione I. I soggetti. Sezione II. L'atto. Sezione III. Il rapporto

FARACE DARIO
2016-01-01

Abstract

Il contributo approfondisce i vari profili relativi ai contratti bancari stipulati dai consumatori. Vengono analizzati i contratti con indicazione dello scopo, i contratti senza indicazione dello scopo e i contratti con scopo duplice. Il codice del consumo si presenta, fin dal nomen iuris, come codice di settore. Tale qualifica parrebbe essere propria anche del testo unico bancario, benché formalmente non rechi l’intestazione di “codice". Uno dei principali aspetti problematici relativi alla categoria dei contratti bancari del consumatore è dato dall’interferenza tra differenti codici di settore e, più in generale, tra differenti complessi normativi speciali potenzialmente applicabili. Le interferenze tra codici di settore parrebbero potersi così sintetizzare. Un micro-sistema legislativo considera rilevante un certo elemento di specialità (se A + A1, allora B + B1), laddove un altro micro-sistema contempla la rilevanza di altro elemento (se A + A2, allora B + B2). Ove un effetto sia incompatibile con un altro (se B1 sia incompatibile con B2), l’interprete deve chiedersi quale disciplina applicare. Scegliere un micro-sistema significherà privilegiare una soluzione; scegliere l’altro, quella opposta. Muovendo dalla necessaria coerenza che deve caratterizzare un sistema normativo, si può ipotizzare che il legislatore in ogni caso consideri, in determinate materie, un codice di settore come “maggiormente speciale” rispetto ad un altro. Non sempre i codici di settore hanno aree di interferenza, ossia àmbiti comuni di applicazione: quando ciò accade, si può pensare che il legislatore stesso comunque accordi prevalenza all’uno rispetto all’altro. In questo caso l’interprete non dovrebbe più chiedersi “se” l’uno si debba applicare a preferenza dell’altro, bensì “quale”. Uno stesso codice di settore potrebbe essere speciale rispetto ad uno, ma non rispetto ad altro. Il legislatore può anche prevedere che se, per alcuni aspetti, debba prevalere la disciplina del codice A sul codice B, per altri valga la soluzione opposta e B prevalga su A. L’art. 1469 bis (e la disgiuntiva “o” in esso contenuta) parrebbe far scorgere nel legislatore la tendenza a preferire un criterio di “maggiore specialità”. Non ovviamente nel senso in cui l’espressione è impiegata dalla giurisprudenza penale. Per “maggiore specialità” in questa sede si vuole intendere il rapporto tra sfere di applicazione relative a due o più discipline. Sarà maggiormente speciale la disciplina che si applica a una classe di rapporti più specificamente determinata. Il codice del consumo prevale rispetto al Codice civile, ma laddove vi sia un codice di settore che disciplini rapporti ancora più specifici, l’interprete dovrebbe applicare quest’ultimo. La disciplina più specificamente determinata di solito ha riguardo ai profili oggettivi piuttosto che ai profili soggettivi.
2016
Settore IUS/01
Settore GIUR-01/A - Diritto privato
Italian
Rilevanza internazionale
Capitolo o saggio
Codici di settore; consumatore; contratti bancari.
Farace, D. (2016). I contratti bancari del consumatore. Sezione I. I soggetti. Sezione II. L'atto. Sezione III. Il rapporto. In Ernesto Capobianco (a cura di), I contratti bancari (pp. 233-315). Wolters Kluwer Italia s.r.l..
Farace, D
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2108/270667
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