I reati fallimentari sono disciplinati nel titolo VI del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare). La fattispecie di maggiore interesse è certamente la bancarotta, che può essere realizzata dal fallito (bancarotta c.d. propria) o da persone diverse dal fallito (bancarotta c.d. impropria). Un ruolo fondamentale nei delitti di bancarotta è assunto dalla sentenza dichiarativa di fallimento, che ha natura giuridica diversa a seconda che si tratti della bancarotta prefallimentare o di quella postfallimentare. Nell'ambito dei delitti di bancarotta, si distingue tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, nonché tra bancarotta patrimoniale, documentale e preferenziale. La bancarotta impropria fraudolenta si articola in tre distinte ipotesi, disciplinate nell'art. 223 L.F., commi 1 e 2.
Farina, C. (2019). Reati fallimentari. In R. Rampioni (a cura di), Diritto penale dell'economia. G. Giappichelli Editore.
Reati fallimentari
Farina, C
2019-10-01
Abstract
I reati fallimentari sono disciplinati nel titolo VI del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare). La fattispecie di maggiore interesse è certamente la bancarotta, che può essere realizzata dal fallito (bancarotta c.d. propria) o da persone diverse dal fallito (bancarotta c.d. impropria). Un ruolo fondamentale nei delitti di bancarotta è assunto dalla sentenza dichiarativa di fallimento, che ha natura giuridica diversa a seconda che si tratti della bancarotta prefallimentare o di quella postfallimentare. Nell'ambito dei delitti di bancarotta, si distingue tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, nonché tra bancarotta patrimoniale, documentale e preferenziale. La bancarotta impropria fraudolenta si articola in tre distinte ipotesi, disciplinate nell'art. 223 L.F., commi 1 e 2.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.