Nel saggio l'Autore evidenzia come il rifiuto da parte del promissario acquirente (al quale sia stata slealmente taciuta la circostanza dell’origine donativa del bene) di addivenire alla stipula del contratto definitivo, appaia conforme al canone della buona fede e lo abiliti, perciò stesso, all’attivazione dell’istituto rimediale di autotutela previsto dall’art. 1460 c.c.; e ciò tanto nell’ottica della causa quanto nella prospettiva della clausola generale di buona fede correttamente intesa e calata nel triplice momento della formazione, dell’interpretazione e dell’esecuzione del negozio.
Sangermano, F. (2020). La rilevanza della circostanza inerente la provenienza donativa del bene promesso in vendita nel contratto preliminare. IL FORO ITALIANO(7/8), 2-14.
La rilevanza della circostanza inerente la provenienza donativa del bene promesso in vendita nel contratto preliminare
Sangermano, F
2020-01-01
Abstract
Nel saggio l'Autore evidenzia come il rifiuto da parte del promissario acquirente (al quale sia stata slealmente taciuta la circostanza dell’origine donativa del bene) di addivenire alla stipula del contratto definitivo, appaia conforme al canone della buona fede e lo abiliti, perciò stesso, all’attivazione dell’istituto rimediale di autotutela previsto dall’art. 1460 c.c.; e ciò tanto nell’ottica della causa quanto nella prospettiva della clausola generale di buona fede correttamente intesa e calata nel triplice momento della formazione, dell’interpretazione e dell’esecuzione del negozio.File | Dimensione | Formato | |
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