Le sovvenzioni concesse a un’impresa prima della data di liberalizzazione del mercato interessato non possono essere qualificate come aiuti esistenti per il solo fatto che, al momento della loro concessione, tale mercato non era formalmente liberalizzato, sempre che tali sovvenzioni fossero idonee a incidere sugli scambi tra Stati membri e falsassero o minacciassero di falsare la concorrenza. L’art. 1, lett. b), iv), reg. Ce n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’art. [108 TFUe], deve pertanto essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a una situazione come quella appena menzionata. Dato che le sovvenzioni sono state concesse in violazione dell’obbligo di previa notifica stabilito dall’art. 93 tr. Cee, gli enti statali non possono avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento. In una situazione in cui un’azione di risarcimento danni contro lo Stato membro è proposta da un concorrente della società beneficiaria, il principio della certezza del diritto non consente inotre di imporre al ricorrente, mediante un’applicazione per analogia, un termine di prescrizione come quello stabilito all’art. 15, § 1, di detto regolamento.
Simone, P. (2020). Aiuti di Stato “esistenti” o “nuovi” nel trasporto marittimo di linea. RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE, 49(1), 439-464.
Aiuti di Stato “esistenti” o “nuovi” nel trasporto marittimo di linea
Simone, P
2020-01-01
Abstract
Le sovvenzioni concesse a un’impresa prima della data di liberalizzazione del mercato interessato non possono essere qualificate come aiuti esistenti per il solo fatto che, al momento della loro concessione, tale mercato non era formalmente liberalizzato, sempre che tali sovvenzioni fossero idonee a incidere sugli scambi tra Stati membri e falsassero o minacciassero di falsare la concorrenza. L’art. 1, lett. b), iv), reg. Ce n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’art. [108 TFUe], deve pertanto essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a una situazione come quella appena menzionata. Dato che le sovvenzioni sono state concesse in violazione dell’obbligo di previa notifica stabilito dall’art. 93 tr. Cee, gli enti statali non possono avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento. In una situazione in cui un’azione di risarcimento danni contro lo Stato membro è proposta da un concorrente della società beneficiaria, il principio della certezza del diritto non consente inotre di imporre al ricorrente, mediante un’applicazione per analogia, un termine di prescrizione come quello stabilito all’art. 15, § 1, di detto regolamento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.