L’articolo rappresenta una breve nota di commento alla sentenza della Corte d’Appello di Milano del 29 ottobre 2004 in materia di protesto di cambiale fiscalmente irregolare. In particolare, il lavoro verte sull’art. 104 della legge cambiaria (r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669). Il primo comma dispone che la validità della cambiale non è subordinata all’osservanza delle disposizioni della legge sul bollo; tuttavia, in caso di assenza o insufficienza originaria del bollo, la cambiale perde la sua qualità di titolo esecutivo. Dopo aver brevemente illustrato la ratio della disposizione citata, viene richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale n. 133/2004, che ha respinto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 104 legge cambiaria, e 20 d.p.r. n. 642/1972 (disciplina dell’imposta di bollo), nella parte in cui subordinano l’acquisto da parte della cambiale della qualità di titolo esecutivo al pagamento originario dell’imposta di bollo. L’esame, infine, si sposta sull’orientamento giurisprudenziale consolidato per il quale la irregolarità fiscale di un titolo cambiario, pur privandolo dell’efficacia esecutiva e rendendolo fino alla sua regolarizzazione inidoneo ad essere azionato in sede giudiziaria, non pregiudica la esperibilità degli atti di esercizio stragiudiziale dei diritti dallo stesso derivanti, quali ad esempio la presentazione per il pagamento e la levata del protesto.
Accettella, F. (2006). Osservazioni ad App. Milano, 29 ottobre 2004. BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO, 59(4), 473-477.
Osservazioni ad App. Milano, 29 ottobre 2004
ACCETTELLA, FRANCESCO
2006-01-01
Abstract
L’articolo rappresenta una breve nota di commento alla sentenza della Corte d’Appello di Milano del 29 ottobre 2004 in materia di protesto di cambiale fiscalmente irregolare. In particolare, il lavoro verte sull’art. 104 della legge cambiaria (r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669). Il primo comma dispone che la validità della cambiale non è subordinata all’osservanza delle disposizioni della legge sul bollo; tuttavia, in caso di assenza o insufficienza originaria del bollo, la cambiale perde la sua qualità di titolo esecutivo. Dopo aver brevemente illustrato la ratio della disposizione citata, viene richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale n. 133/2004, che ha respinto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 104 legge cambiaria, e 20 d.p.r. n. 642/1972 (disciplina dell’imposta di bollo), nella parte in cui subordinano l’acquisto da parte della cambiale della qualità di titolo esecutivo al pagamento originario dell’imposta di bollo. L’esame, infine, si sposta sull’orientamento giurisprudenziale consolidato per il quale la irregolarità fiscale di un titolo cambiario, pur privandolo dell’efficacia esecutiva e rendendolo fino alla sua regolarizzazione inidoneo ad essere azionato in sede giudiziaria, non pregiudica la esperibilità degli atti di esercizio stragiudiziale dei diritti dallo stesso derivanti, quali ad esempio la presentazione per il pagamento e la levata del protesto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.