Transazione stipulata dal debitore solidale e diritto del condebitore di approfittarne: abstract Si tratta di commento alla sentenza della Suprema Corte a sezioni unite (30 dicembre 2011, n. 30174) con la quale, superando i preesistenti contrasti di giurisprudenza, si è statuito che il condebitore solidale ha sempre diritto di approfittare della transazione stipulata tra un suo consorte e il creditore, anche qualora la transazione stessa contenga una clausola intesa a precluderne ogni efficacia ultra partes. Lo scritto approva la decisione, pur sottolineando come la giustificazione che ne dà il giudice di legittimità, e prima ancora una diffusa corrente interpretativa, sia da considerarsi di dubbia sufficienza. Invero, sostenere che il condebitore estraneo alla transazione ha un diritto potestativo di approfittarne, diritto del quale le parti dell’accordo transattivo non potrebbero disporre come non si può in genere disporre di diritti di terzi, rischia di essere apodittico. Che la transazione generi inderogabilmente un siffatto diritto in capo ai consorti del debitore transigente costituisce semmai il thema demonstrandum, onde non si può, senza incorrere in petizione di principio, fondare la tesi su un siffatto argomento. La dimostrazione va invece cercata nel sistema di regole che governano la solidarietà passiva e segnatamente in quella, immediatamente desumibile dall’art. 1304 c.c., che permette al singolo condebitore di transigere sull’intero rapporto obbligatorio. Se gli effetti vantaggiosi di tale contratto non fossero (almeno potenzialmente) utilizzabili da parte dei consorti del debitore transigente, infatti, il creditore, pur dopo aver ridotto la propria pretesa a titolo transattivo con il primo debitore, potrebbe ancora farla valere nella sua integrità verso l’altro o verso gli altri. Questi a loro volta, dopo aver pagato l’intero, avrebbero rivalsa (non importa stabilire se a titolo di regresso , di surrogazione o di entrambi) nei confronti del consorte transigente per la quota di costui ragguagliata all’intero: non è invero pensabile che l’accordo transattivo stipulato inter alios possa intaccare il diritto di rivalsa del consorte solvens, terzo rispetto a quell’accordo. Ne consegue che il transigente perderebbe indirettamente, attraverso la rivalsa del consorte solvens, i vantaggi derivanti dall’accordo stipulato con il creditore, ossia l’aliquid retentum a titolo transattivo. Con il che la transazione resterebbe priva di ogni pratica utilità e il principio che abilita il singolo condebitore a transigere sull’intera obbligazione solidale resterebbe svuotato di contenuto e posto in contraddizione con se stesso.
D'Alessandro, C. (2012). Transazione stipulata dal debitore solidale e diritto del condebitore di profittarne. GIUSTIZIA CIVILE.
Transazione stipulata dal debitore solidale e diritto del condebitore di profittarne
Carlo d'Alessandro
2012-09-01
Abstract
Transazione stipulata dal debitore solidale e diritto del condebitore di approfittarne: abstract Si tratta di commento alla sentenza della Suprema Corte a sezioni unite (30 dicembre 2011, n. 30174) con la quale, superando i preesistenti contrasti di giurisprudenza, si è statuito che il condebitore solidale ha sempre diritto di approfittare della transazione stipulata tra un suo consorte e il creditore, anche qualora la transazione stessa contenga una clausola intesa a precluderne ogni efficacia ultra partes. Lo scritto approva la decisione, pur sottolineando come la giustificazione che ne dà il giudice di legittimità, e prima ancora una diffusa corrente interpretativa, sia da considerarsi di dubbia sufficienza. Invero, sostenere che il condebitore estraneo alla transazione ha un diritto potestativo di approfittarne, diritto del quale le parti dell’accordo transattivo non potrebbero disporre come non si può in genere disporre di diritti di terzi, rischia di essere apodittico. Che la transazione generi inderogabilmente un siffatto diritto in capo ai consorti del debitore transigente costituisce semmai il thema demonstrandum, onde non si può, senza incorrere in petizione di principio, fondare la tesi su un siffatto argomento. La dimostrazione va invece cercata nel sistema di regole che governano la solidarietà passiva e segnatamente in quella, immediatamente desumibile dall’art. 1304 c.c., che permette al singolo condebitore di transigere sull’intero rapporto obbligatorio. Se gli effetti vantaggiosi di tale contratto non fossero (almeno potenzialmente) utilizzabili da parte dei consorti del debitore transigente, infatti, il creditore, pur dopo aver ridotto la propria pretesa a titolo transattivo con il primo debitore, potrebbe ancora farla valere nella sua integrità verso l’altro o verso gli altri. Questi a loro volta, dopo aver pagato l’intero, avrebbero rivalsa (non importa stabilire se a titolo di regresso , di surrogazione o di entrambi) nei confronti del consorte transigente per la quota di costui ragguagliata all’intero: non è invero pensabile che l’accordo transattivo stipulato inter alios possa intaccare il diritto di rivalsa del consorte solvens, terzo rispetto a quell’accordo. Ne consegue che il transigente perderebbe indirettamente, attraverso la rivalsa del consorte solvens, i vantaggi derivanti dall’accordo stipulato con il creditore, ossia l’aliquid retentum a titolo transattivo. Con il che la transazione resterebbe priva di ogni pratica utilità e il principio che abilita il singolo condebitore a transigere sull’intera obbligazione solidale resterebbe svuotato di contenuto e posto in contraddizione con se stesso.File | Dimensione | Formato | |
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