Gruppi di imprese e neonato codice dell'insolvenza: prime valutazioni. Nell'occasione della completa riforma del diritto fallimentare, attuata con il cd. codice dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) la disciplina comune del diritto d'impresa si è fatta carico per la prima volta del fenomeno di gruppo. Dopo aver ricordato i precedenti nella legislazione speciale (specie per quanto attiene alla cd. legge Prodi e alle sue successive vicende, ossia al regime delle crisi riguardanti le grandi imprese), il saggio illustra brevemente i lineamenti fondamentali delle norme sul tema contenute nel neonato "codice" e ne pone in luce le principali novità e alcuni aspetti critici. Premesso che il cemento onde sono tenute assieme le diverse imprese componenti il gruppo è l'esercizio, da parte del soggetto capo-gruppo, dell'attività di "direzione e coordinamento" di tutte le imprese, si richiamano le difficoltà cui ha dato luogo quest'ultimo concetto da quando fu introdotto nel codice civile con la riforma del diritto societario del 2003. Si pone in rilievo che il recente decreto legislativo considera espressamente l'ipotesi che il soggetto di vertice del gruppo sia una persona fisica e si denunciano alcune difficoltà che da ciò possono discendere. Si individua nella gestione unificata, o almeno coordinata, della crisi l'obiettivo primario della nuova disciplina, sottolineando peraltro come tale obiettivo debba, per espressa e opportuna disposizione della legge, essere perseguito nel rispetto comunque della separazione delle masse attive e passive relative a ciascuna delle imprese del gruppo. Sono passati brevemente in rassegna gli strumenti di tutela rafforzata, o comunque specifica, dei creditori nella crisi di gruppo, in tema di azioni revocatorie destinate a rendere inefficaci operazioni fraudolente intra-gruppo, di regime dei finanziamenti tra le diverse imprese del gruppo stesso e di azioni di responsabilità per abuso dei poteri di direzione e coordinamento comune. Alcune considerazioni finali sono dedicate ad indagare il regime "unitario" o "coordinato" della procedura o delle procedure di crisi, sollevando dubbi interpretativi circa l'individuazione delle ipotesi in cui i destini delle singole unità del gruppo possano o debbano separarsi, in presenza di situazioni o eventi che impongano svolgimenti diversi nei regimi procedurali delle rispettive crisi.

D'Alessandro, C. (2019). Gruppi di imprese e neonato codice dell'insolvenza: prime valutazioni. GIURISPRUDENZA COMMERCIALE(46.6 Novembre-Dicembre 2019).

Gruppi di imprese e neonato codice dell'insolvenza: prime valutazioni

Carlo d'Alessandro
2019-11-01

Abstract

Gruppi di imprese e neonato codice dell'insolvenza: prime valutazioni. Nell'occasione della completa riforma del diritto fallimentare, attuata con il cd. codice dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) la disciplina comune del diritto d'impresa si è fatta carico per la prima volta del fenomeno di gruppo. Dopo aver ricordato i precedenti nella legislazione speciale (specie per quanto attiene alla cd. legge Prodi e alle sue successive vicende, ossia al regime delle crisi riguardanti le grandi imprese), il saggio illustra brevemente i lineamenti fondamentali delle norme sul tema contenute nel neonato "codice" e ne pone in luce le principali novità e alcuni aspetti critici. Premesso che il cemento onde sono tenute assieme le diverse imprese componenti il gruppo è l'esercizio, da parte del soggetto capo-gruppo, dell'attività di "direzione e coordinamento" di tutte le imprese, si richiamano le difficoltà cui ha dato luogo quest'ultimo concetto da quando fu introdotto nel codice civile con la riforma del diritto societario del 2003. Si pone in rilievo che il recente decreto legislativo considera espressamente l'ipotesi che il soggetto di vertice del gruppo sia una persona fisica e si denunciano alcune difficoltà che da ciò possono discendere. Si individua nella gestione unificata, o almeno coordinata, della crisi l'obiettivo primario della nuova disciplina, sottolineando peraltro come tale obiettivo debba, per espressa e opportuna disposizione della legge, essere perseguito nel rispetto comunque della separazione delle masse attive e passive relative a ciascuna delle imprese del gruppo. Sono passati brevemente in rassegna gli strumenti di tutela rafforzata, o comunque specifica, dei creditori nella crisi di gruppo, in tema di azioni revocatorie destinate a rendere inefficaci operazioni fraudolente intra-gruppo, di regime dei finanziamenti tra le diverse imprese del gruppo stesso e di azioni di responsabilità per abuso dei poteri di direzione e coordinamento comune. Alcune considerazioni finali sono dedicate ad indagare il regime "unitario" o "coordinato" della procedura o delle procedure di crisi, sollevando dubbi interpretativi circa l'individuazione delle ipotesi in cui i destini delle singole unità del gruppo possano o debbano separarsi, in presenza di situazioni o eventi che impongano svolgimenti diversi nei regimi procedurali delle rispettive crisi.
nov-2019
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Articolo
Esperti anonimi
Settore IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE
Settore IUS/05 - DIRITTO DELL'ECONOMIA
Settore IUS/01 - DIRITTO PRIVATO
Italian
D'Alessandro, C. (2019). Gruppi di imprese e neonato codice dell'insolvenza: prime valutazioni. GIURISPRUDENZA COMMERCIALE(46.6 Novembre-Dicembre 2019).
D'Alessandro, C
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