CARLO D’ALESSANDRO, “Pacchetti” di servizi integrati e teoria generale delle obbligazioni. 1. Il saggio prende le mosse da una duplice, fondamentale premessa di carattere fenomenologico ed empirico statistico. La prima è che nelle economie avanzate contemporanee il settore dei servizi ha ormai un peso larghissimamente preponderante rispetto a quelli tradizionali dell’agricoltura e della manifattura (tra i due terzi e i tre quarti del prodotto totale, contro i due punti circa del settore agricolo e il 20/30 per cento circa di produzione industriale). La seconda è che ogni tipo di processo produttivo fa registrare ormai una sempre più spinta tendenza alla frammentazione e alla specializzazione. Onde tutti i beni e i servizi arrivano sul mercato degli utilizzatori finali grazie all’attività coordinata di una pluralità, a volte numerosissima, di singoli produttori di componenti elementari, componenti poi opportunamente assemblati ed integrati da un’entità capofila della catena produttiva (il cui contributo si limita spesso ad organizzare quest’ultima e a distribuire quanto da essa prodotto). 2. In questa realtà, che emerge prepotentemente dal contesto economico nel quale viviamo, gli strumenti giuridici tradizionali, essenzialmente ancora debitori del glorioso retaggio romano, corrispondete però ad un’economia prevalentemente agricola, stentano a dare risposte alle nuove esigenze emergenti. Da un lato, invero, quegli strumenti, disegnati essenzialmente in funzione della ricchezza materiale e della sua circolazione, si rivelano male adatti a risolvere problemi suscitati da un mondo ormai dominato dalle prestazioni di fare (nelle quali si sostanziano i servizi) e da altri beni immateriali. Dall’altro lato, è di incerta collocazione per moltissimi aspetti, il regime giuridico dei rapporti tra i vari fornitori dei servizi semplici integrati in un servizio complesso, sia tra di loro, sia nei confronti del soggetto che “vende” il servizio integrato, sia in quelli del destinatario di quest’ultimo. 3. L’indagine utilizza come banco di prova uno degli esempi tipici più noti degli insiemi di servizi integrati commercializzati unitariamente: il “pacchetto” turistico. Tenta di rinvenire strumenti concettuali e schemi dogmatici adatti alla bisogna in figure affini già abbondantemente studiate come i trasporti cumulativi, gli appalti ad associazioni temporanee di imprese e i servizi ospedalieri. 4. Viene fatta emergere e sottolineata con forza una nervatura essenziale che spiega perché la parcellizzazione produttiva presenti profili di spiccata specialità quando applicata ai servizi rispetto ai profili che lo stesso fenomeno assume nel comparto manifatturiero. In quest’ultimo caso, invero, la complessità della filiera produttiva, talvolta davvero straordinaria, esaurisce tuttavia al proprio interno quasi ogni rilevanza (con la cospicua eccezione, peraltro, della responsabilità del produttore, estesa a tutti i subfornitori). Il destinatario finale ha rapporto solo con il soggetto a capo della catena, con il quale stipula il contratto che gli permetterà di godere e di disporre del bene complesso, spesso ignorando la estrema articolazione della folla di soggetti che hanno contribuito a produrlo. Chi “compra” un pacchetto formato da plurimi servizi integrati tra loro, invece, verrà per lo più in contatto con i singoli prestatori di ciascuno di quei servizi. Di qui, intuibilmente, una lunga serie di questioni. È in grado l’acquirente del pacchetto di esigere dai singoli prestatori i servizi dovuti? e rispondono dunque verso di lui i singoli prestatori dell’adempimento contrattuale? possono essi opporgli eccezioni che derivino dal loro rapporto interno col “venditore” del pacchetto? e possono sulla base di tale rapporto azionare eventualmente la condictio indebiti verso l’acquirente? ecc. ecc. 5. Si sostiene che questi e simili problemi non hanno soluzione unica, ma dipendono dalla pluralità degli schemi contrattuali cui può essere fatto ricorso per organizzare la cooperazione dei plurimi prestatori di servizi semplici destinati ad integrarsi nel servizio complesso. La sfida basilare lanciata dalla figura (e intorno alla quale gravita pertanto l’intera opera) è quella di deviare, a vantaggio del fruitore del pacchetto, le singole prestazioni che questo compongono e che l’organizzatore ha stipulato, con i singoli soggetti chiamati rispettivamente a renderle, in una serie di rapporti contrattuali “di provvista”. Risultato, questo, al quale peraltro può pervenirsi tecnicamente non già per un’unica strada, ma per una serie di vie differenti (e allora, a volta a volta, anche con modalità diverse e sottoponendosi a regimi pure essi diversi). Si tratta dunque, al fondo, di quaestiones voluntatis. Si saggiano allora le varie ipotesi pensabili, sottolineando come un criterio saliente per la loro classificazione è costituito dalla summa divisio tra strumenti che trasferiscono all’acquirente del pacchetto il diritto alla prestazione che l’organizzatore si è procurato nei rapporti “di provvista” con i fornitori dei singoli servizi (cessione del credito, contratto a favore di terzo ecc.) e strumenti che non conseguono tale risultato (per esempio: contratto con prestazione al terzo). Si tocca qui un’altra delle “faglie” che dividono la dogmatica classica dai problemi dei servizi e delle prestazioni di fare. La prima ben conosce, ed ha sottoposto ad analisi sottile e raffinata, figure nelle quali il destinatario della prestazione si distingue dal creditore della stessa. Al di là della apparente generalità, tuttavia, tali figure si manifestano forgiate sul modello delle sole prestazioni di dare, e dunque essenzialmente sulla figura della traditio. Nelle prestazioni di fare non è individuabile per contro, non almeno nello stesso senso e con gli stessi caratteri, una figura autonoma di destinatario dell’adempimento. Da ciò una serie di questioni che si tenta di censire e di porre in luce, anche e soprattutto nelle loro interferenze con la fornitura di servizi complessi dedotti in obbligazione in un unico contratto e destinati ad essere resi da plurimi soggetti estranei a quel contratto. Così, ci si domanda ad esempio se talune delle figure generali destinate a risolvere il tipo di problemi in questione quando essi si pongano con riferimento alle cose e alla loro circolazione, e dunque insistano essenzialmente sulla direzione di una traditio – si pensi alla delegazione – siano utilizzabili, e entro quali limiti, là dove si tratti invece, come nella nostra materia, di prestazioni di fare, intrinsecamente non caratterizzate dunque da specifica destinazione soggettiva. 6. Particolare attenzione è dedicata alla figura del sub-contratto, della quale si ricostruisce, in opposizione alle tesi correnti, una fisionomia di strumento per eccellenza destinato alla mobilizzazione della ricchezza costituita non da cose materiali, ma da servizi e prestazioni di fare. 7. Forte rilievo è dato all’area di interferenza tra i problemi dei pacchetti di servizi e le tecniche di contrattazione di massa. Si pone l’accento sulla fungibilità del creditore che caratterizza la produzione di massa non solo delle cose, ma anche dei servizi. La spinta alla riduzione dei costi, non solo di produzione, ma anche di distribuzione, impone modalità di stipulazione dei contratti semplificate e scarnificate. In questo quadro, viene eliminata, in quanto superflua, e anzi resa addirittura impossibile, la spendita del nome da parte del consumatore. Ciò comporta però la conseguenza, non sufficientemente avvertita, della impossibilità di utilizzare, nel campo di cui si tratta, istituti come la rappresentanza, il contratto a favore di terzo, quello per persona da nominare ecc. Ne segue il ricorso su ampia scala a tecniche di identificazione dell’avente diritto alla prestazione (del genere contrassegni, documenti di legittimazione ecc.) che si prestano poi, con una naturale eterogenesi dei fini, anche a facilitare la attribuzione a terzi di tali diritti o anche, semplicemente, la fruizione di fatto della prestazione da parte di terzi. 8. Nella parte finale dell’opera si saggiano alcune delle acquisizioni precedenti mettendole a confronto con problemi applicativi, quali quelli emergenti dalle patologie funzionali dei rapporti contrattuali sottesi alla costruzione e alla fruizione del “pacchetto” e dal dissesto dell’organizzatore o dei prestatori dei servizi singoli.

D'Alessandro, C. (2020). "Pacchetti" di servizi integrati e diritto generale delle obbligazioni. Edizioni Scientifiche Italiane (ESI).

"Pacchetti" di servizi integrati e diritto generale delle obbligazioni

Carlo d'Alessandro
2020-01-01

Abstract

CARLO D’ALESSANDRO, “Pacchetti” di servizi integrati e teoria generale delle obbligazioni. 1. Il saggio prende le mosse da una duplice, fondamentale premessa di carattere fenomenologico ed empirico statistico. La prima è che nelle economie avanzate contemporanee il settore dei servizi ha ormai un peso larghissimamente preponderante rispetto a quelli tradizionali dell’agricoltura e della manifattura (tra i due terzi e i tre quarti del prodotto totale, contro i due punti circa del settore agricolo e il 20/30 per cento circa di produzione industriale). La seconda è che ogni tipo di processo produttivo fa registrare ormai una sempre più spinta tendenza alla frammentazione e alla specializzazione. Onde tutti i beni e i servizi arrivano sul mercato degli utilizzatori finali grazie all’attività coordinata di una pluralità, a volte numerosissima, di singoli produttori di componenti elementari, componenti poi opportunamente assemblati ed integrati da un’entità capofila della catena produttiva (il cui contributo si limita spesso ad organizzare quest’ultima e a distribuire quanto da essa prodotto). 2. In questa realtà, che emerge prepotentemente dal contesto economico nel quale viviamo, gli strumenti giuridici tradizionali, essenzialmente ancora debitori del glorioso retaggio romano, corrispondete però ad un’economia prevalentemente agricola, stentano a dare risposte alle nuove esigenze emergenti. Da un lato, invero, quegli strumenti, disegnati essenzialmente in funzione della ricchezza materiale e della sua circolazione, si rivelano male adatti a risolvere problemi suscitati da un mondo ormai dominato dalle prestazioni di fare (nelle quali si sostanziano i servizi) e da altri beni immateriali. Dall’altro lato, è di incerta collocazione per moltissimi aspetti, il regime giuridico dei rapporti tra i vari fornitori dei servizi semplici integrati in un servizio complesso, sia tra di loro, sia nei confronti del soggetto che “vende” il servizio integrato, sia in quelli del destinatario di quest’ultimo. 3. L’indagine utilizza come banco di prova uno degli esempi tipici più noti degli insiemi di servizi integrati commercializzati unitariamente: il “pacchetto” turistico. Tenta di rinvenire strumenti concettuali e schemi dogmatici adatti alla bisogna in figure affini già abbondantemente studiate come i trasporti cumulativi, gli appalti ad associazioni temporanee di imprese e i servizi ospedalieri. 4. Viene fatta emergere e sottolineata con forza una nervatura essenziale che spiega perché la parcellizzazione produttiva presenti profili di spiccata specialità quando applicata ai servizi rispetto ai profili che lo stesso fenomeno assume nel comparto manifatturiero. In quest’ultimo caso, invero, la complessità della filiera produttiva, talvolta davvero straordinaria, esaurisce tuttavia al proprio interno quasi ogni rilevanza (con la cospicua eccezione, peraltro, della responsabilità del produttore, estesa a tutti i subfornitori). Il destinatario finale ha rapporto solo con il soggetto a capo della catena, con il quale stipula il contratto che gli permetterà di godere e di disporre del bene complesso, spesso ignorando la estrema articolazione della folla di soggetti che hanno contribuito a produrlo. Chi “compra” un pacchetto formato da plurimi servizi integrati tra loro, invece, verrà per lo più in contatto con i singoli prestatori di ciascuno di quei servizi. Di qui, intuibilmente, una lunga serie di questioni. È in grado l’acquirente del pacchetto di esigere dai singoli prestatori i servizi dovuti? e rispondono dunque verso di lui i singoli prestatori dell’adempimento contrattuale? possono essi opporgli eccezioni che derivino dal loro rapporto interno col “venditore” del pacchetto? e possono sulla base di tale rapporto azionare eventualmente la condictio indebiti verso l’acquirente? ecc. ecc. 5. Si sostiene che questi e simili problemi non hanno soluzione unica, ma dipendono dalla pluralità degli schemi contrattuali cui può essere fatto ricorso per organizzare la cooperazione dei plurimi prestatori di servizi semplici destinati ad integrarsi nel servizio complesso. La sfida basilare lanciata dalla figura (e intorno alla quale gravita pertanto l’intera opera) è quella di deviare, a vantaggio del fruitore del pacchetto, le singole prestazioni che questo compongono e che l’organizzatore ha stipulato, con i singoli soggetti chiamati rispettivamente a renderle, in una serie di rapporti contrattuali “di provvista”. Risultato, questo, al quale peraltro può pervenirsi tecnicamente non già per un’unica strada, ma per una serie di vie differenti (e allora, a volta a volta, anche con modalità diverse e sottoponendosi a regimi pure essi diversi). Si tratta dunque, al fondo, di quaestiones voluntatis. Si saggiano allora le varie ipotesi pensabili, sottolineando come un criterio saliente per la loro classificazione è costituito dalla summa divisio tra strumenti che trasferiscono all’acquirente del pacchetto il diritto alla prestazione che l’organizzatore si è procurato nei rapporti “di provvista” con i fornitori dei singoli servizi (cessione del credito, contratto a favore di terzo ecc.) e strumenti che non conseguono tale risultato (per esempio: contratto con prestazione al terzo). Si tocca qui un’altra delle “faglie” che dividono la dogmatica classica dai problemi dei servizi e delle prestazioni di fare. La prima ben conosce, ed ha sottoposto ad analisi sottile e raffinata, figure nelle quali il destinatario della prestazione si distingue dal creditore della stessa. Al di là della apparente generalità, tuttavia, tali figure si manifestano forgiate sul modello delle sole prestazioni di dare, e dunque essenzialmente sulla figura della traditio. Nelle prestazioni di fare non è individuabile per contro, non almeno nello stesso senso e con gli stessi caratteri, una figura autonoma di destinatario dell’adempimento. Da ciò una serie di questioni che si tenta di censire e di porre in luce, anche e soprattutto nelle loro interferenze con la fornitura di servizi complessi dedotti in obbligazione in un unico contratto e destinati ad essere resi da plurimi soggetti estranei a quel contratto. Così, ci si domanda ad esempio se talune delle figure generali destinate a risolvere il tipo di problemi in questione quando essi si pongano con riferimento alle cose e alla loro circolazione, e dunque insistano essenzialmente sulla direzione di una traditio – si pensi alla delegazione – siano utilizzabili, e entro quali limiti, là dove si tratti invece, come nella nostra materia, di prestazioni di fare, intrinsecamente non caratterizzate dunque da specifica destinazione soggettiva. 6. Particolare attenzione è dedicata alla figura del sub-contratto, della quale si ricostruisce, in opposizione alle tesi correnti, una fisionomia di strumento per eccellenza destinato alla mobilizzazione della ricchezza costituita non da cose materiali, ma da servizi e prestazioni di fare. 7. Forte rilievo è dato all’area di interferenza tra i problemi dei pacchetti di servizi e le tecniche di contrattazione di massa. Si pone l’accento sulla fungibilità del creditore che caratterizza la produzione di massa non solo delle cose, ma anche dei servizi. La spinta alla riduzione dei costi, non solo di produzione, ma anche di distribuzione, impone modalità di stipulazione dei contratti semplificate e scarnificate. In questo quadro, viene eliminata, in quanto superflua, e anzi resa addirittura impossibile, la spendita del nome da parte del consumatore. Ciò comporta però la conseguenza, non sufficientemente avvertita, della impossibilità di utilizzare, nel campo di cui si tratta, istituti come la rappresentanza, il contratto a favore di terzo, quello per persona da nominare ecc. Ne segue il ricorso su ampia scala a tecniche di identificazione dell’avente diritto alla prestazione (del genere contrassegni, documenti di legittimazione ecc.) che si prestano poi, con una naturale eterogenesi dei fini, anche a facilitare la attribuzione a terzi di tali diritti o anche, semplicemente, la fruizione di fatto della prestazione da parte di terzi. 8. Nella parte finale dell’opera si saggiano alcune delle acquisizioni precedenti mettendole a confronto con problemi applicativi, quali quelli emergenti dalle patologie funzionali dei rapporti contrattuali sottesi alla costruzione e alla fruizione del “pacchetto” e dal dissesto dell’organizzatore o dei prestatori dei servizi singoli.
2020
Settore IUS/01 - DIRITTO PRIVATO
Italian
Rilevanza internazionale
Monografia
D'Alessandro, C. (2020). "Pacchetti" di servizi integrati e diritto generale delle obbligazioni. Edizioni Scientifiche Italiane (ESI).
Monografia
D'Alessandro, C
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