L'A. si pone nella prospettiva di delineare il possibile significato della compresenza delle due distinte previsioni, l’una nell’art. 8, l’altra nell’art. 19 della Costituzione, a garanzia del fenomeno associativo religioso. La ricerca è stata redatta, fra l’altro, in considerazione della circostanza che, ad una prima sommaria lettura della Carta Costituzionale, il lettore potrebbe essere indotto a pensare che il fenomeno religioso, ed in particolare quello che si svolge in forma associata, goda di una maggiore preferenza, rispetto a quello che si esprime in forma individuale, per essere più volte disciplinato in Costituzione. Problema, questo, il quale non sembra abbia sinora ricevuto adeguato rilievo dalla dottrina ecclesiasticista che si è meritevolmente impegnata sul tema. Si è posto al riguardo l’interrogativo che nasce dalla presenza di due distinte previsioni costituzionali a garanzia del fenomeno associativo religioso: la prima contenuta nell’art. 8 il quale - com’è noto - regola con novità di linguaggio la posizione dei culti diversi dalla religione cattolica, garantisce alle confessioni religiose l’eguale libertà davanti alla legge, il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti ed il potere di concludere intese con gli organi dello Stato; la seconda nell’art. 19 che riconosce la libertà di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma “individuale o associata”. In ordine ai numerosi problemi che la previsione costituzionale dell’art. 8 solleva, si è riflettuto soprattutto sul dubbio se la fattispecie in essa contemplata sia sostanzialmente ripetitiva e si risolva in un inutile duplicato di quanto disposto dall’art. 19 per la parte che riguarda tale aspetto, oppure se, con ciascuna di tali disposizioni, il legislatore costituzionale abbia voluto conferire uno specifico rilievo a due distinte sfere dell’esperienza giuridica con caratteristiche proprie, per struttura e sistemi di garanzie. L’analisi intrapresa ha interessato anche la ricostruzione della definizione giuridica di confessione religiosa, nonché l’accertamento del carattere confessionale della Chiesa di Scientology alla luce delle sentenze della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Amato Mangiameli, A., Di Simone, M., Mirabelli, C., Schambeck, H., Ascheri, M., Minnucci, G., et al. (2010). Le confessioni religiose tra libertà di vivere nella realtà dell'ordinamento statale e potere di creare norme giuridiche all'interno dello Stato. Il caso della Chiesa di Scientology.. In M.R.D.S. Agata Cecilia Amato Mangiameli (a cura di), Diritto e religione tra passato e futuro : atti del Convegno internazionale Villa Mondragone, Monte Porzio Catone (Roma) 27-29 Novembre 2008 (pp. 385-422). Roma : Aracne.
Le confessioni religiose tra libertà di vivere nella realtà dell'ordinamento statale e potere di creare norme giuridiche all'interno dello Stato. Il caso della Chiesa di Scientology.
GIMELLI, NADIA;
2010-10-01
Abstract
L'A. si pone nella prospettiva di delineare il possibile significato della compresenza delle due distinte previsioni, l’una nell’art. 8, l’altra nell’art. 19 della Costituzione, a garanzia del fenomeno associativo religioso. La ricerca è stata redatta, fra l’altro, in considerazione della circostanza che, ad una prima sommaria lettura della Carta Costituzionale, il lettore potrebbe essere indotto a pensare che il fenomeno religioso, ed in particolare quello che si svolge in forma associata, goda di una maggiore preferenza, rispetto a quello che si esprime in forma individuale, per essere più volte disciplinato in Costituzione. Problema, questo, il quale non sembra abbia sinora ricevuto adeguato rilievo dalla dottrina ecclesiasticista che si è meritevolmente impegnata sul tema. Si è posto al riguardo l’interrogativo che nasce dalla presenza di due distinte previsioni costituzionali a garanzia del fenomeno associativo religioso: la prima contenuta nell’art. 8 il quale - com’è noto - regola con novità di linguaggio la posizione dei culti diversi dalla religione cattolica, garantisce alle confessioni religiose l’eguale libertà davanti alla legge, il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti ed il potere di concludere intese con gli organi dello Stato; la seconda nell’art. 19 che riconosce la libertà di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma “individuale o associata”. In ordine ai numerosi problemi che la previsione costituzionale dell’art. 8 solleva, si è riflettuto soprattutto sul dubbio se la fattispecie in essa contemplata sia sostanzialmente ripetitiva e si risolva in un inutile duplicato di quanto disposto dall’art. 19 per la parte che riguarda tale aspetto, oppure se, con ciascuna di tali disposizioni, il legislatore costituzionale abbia voluto conferire uno specifico rilievo a due distinte sfere dell’esperienza giuridica con caratteristiche proprie, per struttura e sistemi di garanzie. L’analisi intrapresa ha interessato anche la ricostruzione della definizione giuridica di confessione religiosa, nonché l’accertamento del carattere confessionale della Chiesa di Scientology alla luce delle sentenze della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Le confessioni religiose tra libertà e potere.pdf
accesso aperto
Descrizione: Saggio
Licenza:
Creative commons
Dimensione
169.33 kB
Formato
Adobe PDF
|
169.33 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Licenza Creative Commons