L’errore del giudice ed i malfunzionamenti dell’apparato giudiziario rendono il processo potenzialmente dannoso per chi vi è coinvolto. La funzione giudiziaria dello Stato, quale strumento di garanzia dell’individuo e di tutta la collettività, può divenire, paradossalmente, fonte di danni per valori della persona che si collocano al vertice del nostro ordinamento giuridico. Il legislatore ha avvertito pertanto l’esigenza di predisporre rimedi riparatori, che tendano ad alleviare il pregiudizio che una “cattiva” gestione del processo può provocare in capo alle parti, anche alla luce del sempre più diffuso sentimento di disagio che si è propagato nella collettività e che si traduce in una generalizzata perdita di credibilità del “pianeta giustizia”. I rimedi previsti dal sistema vigente sono essenzialmente cinque: se i primi due (la riparazione dell’errore giudiziario e la responsabilità civile dei magistrati) affondano le radici in una tradizione giuridica ormai consolidata – anche se solo in tempi relativamente recenti hanno assunto l’attuale fisionomia –, gli altri due (la riparazione per l’ingiusta detenzione e per l’irragionevole durata del processo) sono, invece, il risultato di una rilettura, re melius perpensa, della trama di garanzie elaborata, più di mezzo secolo fa, dal Costituente ed a lungo rimasta indecifrata. Tali istituti hanno come leit motiv quello di ovviare ex post, attraverso il meccanismo della riparazione pecuniaria, ai danni – patrimoniali e non – conseguenti ad errori addebitabili ai magistrati (la responsabilità civile dei magistrati) ed a quelli più genericamente imputabili al sistema-giustizia (la riparazione prevista in caso di errore giudiziario, di ingiusta detenzione e di irragionevole durata del processo), pur essendo, sotto il profilo della struttura giuridica, accomunati unicamente dalla previsione di un’azione esperibile nei confronti dello Stato per ottenere il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli che abbiano trovato nello svolgimento del processo la loro causa. Per il resto, si presentano come meccanismi fortemente diversificati: mentre il danno derivante da atti, comportamenti e provvedimenti imputabili a dolo, colpa grave o a diniego di giustizia dei magistrati dà vita ad una vera e propria forma di responsabilità civile da fatto illecito – regolata come tale dal codice civile, salvo la peculiare disciplina procedurale prevista dagli artt. 4 e 5 della legge n. 117 del 1988 –, i pregiudizi conseguenti all’errore giudiziario, all’ingiusta detenzione ed all’irragionevole durata del processo – i quali rilevano anche in assenza di uno specifico profilo di responsabilità del magistrato, nonostante siano comunque riconducibili nell’ambito delle disfunzioni patologiche dell’apparato-giustizia – fanno sorgere in capo allo Stato l’obbligo di corrispondere un indennizzo, in adempimento di doveri di solidarietà sociale. Inoltre, se, relativamente alla riparazione per l’ingiusta detenzione, l’assenza di un qualsiasi richiamo a norme e princìpi contenuti nella disciplina dell’illecito extracontrattuale e l’esplicito riferimento alla “equità” hanno indotto la giurisprudenza a bandire, in modo assoluto, l’utilizzo del metodo risarcitorio nella liquidazione dell’indennizzo a favore di un sistema fondato su un apprezzamento globale di tutte le conseguenze pregiudizievoli dell’ingiusta detenzione attraverso il ricorso a criteri equitativi o a parametri aritmetici, in tema di riparazione dell’errore giudiziario si ammette, invece, la possibilità di avvalersi del metodo risarcitorio come alternativa ad una valutazione globale, in via equitativa, dei pregiudizi lamentati dal ricorrente e, con una soluzione ancora diversa, in materia di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo la liquidazione dell’indennizzo avviene essenzialmente attraverso un metodo risarcitorio, tant’è vero che si pretende che il danno patrimoniale sia adeguatamente provato. Il corrente lavoro prende in esame, in particolare, l’istituto dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo, al fine di verificare l’efficacia del rimedio in vista della riparazione del danno derivante da una non corretta amministrazione della giustizia.
Troisi, P. (2007). L’equa riparazione per irragionevole durata del processo. In P.T. Gaspare Dalia (a cura di), Risarcimento del danno da processo : danni patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali nell'ingiusta detenzione, nell'eccessiva durata dei processi, nell'errore giudiziario, nella responsabilità dei magistrati (pp. 167-251). Padova : Cedam.
L’equa riparazione per irragionevole durata del processo
TROISI, PAOLO
2007-01-01
Abstract
L’errore del giudice ed i malfunzionamenti dell’apparato giudiziario rendono il processo potenzialmente dannoso per chi vi è coinvolto. La funzione giudiziaria dello Stato, quale strumento di garanzia dell’individuo e di tutta la collettività, può divenire, paradossalmente, fonte di danni per valori della persona che si collocano al vertice del nostro ordinamento giuridico. Il legislatore ha avvertito pertanto l’esigenza di predisporre rimedi riparatori, che tendano ad alleviare il pregiudizio che una “cattiva” gestione del processo può provocare in capo alle parti, anche alla luce del sempre più diffuso sentimento di disagio che si è propagato nella collettività e che si traduce in una generalizzata perdita di credibilità del “pianeta giustizia”. I rimedi previsti dal sistema vigente sono essenzialmente cinque: se i primi due (la riparazione dell’errore giudiziario e la responsabilità civile dei magistrati) affondano le radici in una tradizione giuridica ormai consolidata – anche se solo in tempi relativamente recenti hanno assunto l’attuale fisionomia –, gli altri due (la riparazione per l’ingiusta detenzione e per l’irragionevole durata del processo) sono, invece, il risultato di una rilettura, re melius perpensa, della trama di garanzie elaborata, più di mezzo secolo fa, dal Costituente ed a lungo rimasta indecifrata. Tali istituti hanno come leit motiv quello di ovviare ex post, attraverso il meccanismo della riparazione pecuniaria, ai danni – patrimoniali e non – conseguenti ad errori addebitabili ai magistrati (la responsabilità civile dei magistrati) ed a quelli più genericamente imputabili al sistema-giustizia (la riparazione prevista in caso di errore giudiziario, di ingiusta detenzione e di irragionevole durata del processo), pur essendo, sotto il profilo della struttura giuridica, accomunati unicamente dalla previsione di un’azione esperibile nei confronti dello Stato per ottenere il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli che abbiano trovato nello svolgimento del processo la loro causa. Per il resto, si presentano come meccanismi fortemente diversificati: mentre il danno derivante da atti, comportamenti e provvedimenti imputabili a dolo, colpa grave o a diniego di giustizia dei magistrati dà vita ad una vera e propria forma di responsabilità civile da fatto illecito – regolata come tale dal codice civile, salvo la peculiare disciplina procedurale prevista dagli artt. 4 e 5 della legge n. 117 del 1988 –, i pregiudizi conseguenti all’errore giudiziario, all’ingiusta detenzione ed all’irragionevole durata del processo – i quali rilevano anche in assenza di uno specifico profilo di responsabilità del magistrato, nonostante siano comunque riconducibili nell’ambito delle disfunzioni patologiche dell’apparato-giustizia – fanno sorgere in capo allo Stato l’obbligo di corrispondere un indennizzo, in adempimento di doveri di solidarietà sociale. Inoltre, se, relativamente alla riparazione per l’ingiusta detenzione, l’assenza di un qualsiasi richiamo a norme e princìpi contenuti nella disciplina dell’illecito extracontrattuale e l’esplicito riferimento alla “equità” hanno indotto la giurisprudenza a bandire, in modo assoluto, l’utilizzo del metodo risarcitorio nella liquidazione dell’indennizzo a favore di un sistema fondato su un apprezzamento globale di tutte le conseguenze pregiudizievoli dell’ingiusta detenzione attraverso il ricorso a criteri equitativi o a parametri aritmetici, in tema di riparazione dell’errore giudiziario si ammette, invece, la possibilità di avvalersi del metodo risarcitorio come alternativa ad una valutazione globale, in via equitativa, dei pregiudizi lamentati dal ricorrente e, con una soluzione ancora diversa, in materia di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo la liquidazione dell’indennizzo avviene essenzialmente attraverso un metodo risarcitorio, tant’è vero che si pretende che il danno patrimoniale sia adeguatamente provato. Il corrente lavoro prende in esame, in particolare, l’istituto dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo, al fine di verificare l’efficacia del rimedio in vista della riparazione del danno derivante da una non corretta amministrazione della giustizia.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.