Generalmente, il primo atto compiuto all’interno dello Stato di rifugio, in vista della successiva (ed eventuale) estradizione, è costituito dall’arresto del ricercato su iniziativa della polizia giudiziaria, che rappresenta, pertanto, la modalità attraverso la quale prende, di solito, avvio il procedimento di estradizione. Il ricorso all’intervento della polizia giudiziaria si rende necessario soprattutto nei casi in cui l’autorità straniera abbia diramato all’estero le ricerche della persona nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna o, comunque, un provvedimento limitativo della libertà personale. Con l’ordine di diffusione internazionale delle ricerche lo Stato emittente mira, principalmente, a venire a conoscenza del luogo in cui il ricercato si sia rifugiato; tuttavia, allorquando, in forza di una convenzione ratificata in materia, degli usi internazionali o della legge interna allo Stato, quest’ordine assume il valore di richiesta di «arresto provvisorio» a scopo di estradizione, l’obiettivo perseguito è, appunto, la cattura del «fuggiasco». E a tale cattura provvede, ricorrendone i presupposti, la polizia giudiziaria. L’iniziativa della polizia giudiziaria, nel contesto della disciplina estradizionale interna, costituisce, in particolare, lo «strumento» attraverso il quale il legislatore — pur nel silenzio, sul punto, delle convenzioni internazionali — ha inteso far fronte alla situazione di urgenza rappresentata dall’imminente pericolo di fuga della persona di cui si intende richiedere l’estradizione. Un tale «strumento» non poteva certo mancare nella normativa di recepimento della decisione quadro sul mandato di arresto europeo. Pur non essendo espressamente previsto dalla decisione comunitaria, infatti, l’arresto ad opera della polizia giudiziaria risponde appieno all’esigenza di una rapida ed efficace cooperazione giudiziaria nello spazio comune europeo, anzi, nell’ottica di una libera circolazione, in regime di mutuo riconoscimento, delle decisioni inerenti alla materia della libertà personale, rappresenta una delle principali concretizzazioni delle finalità perseguite attraverso l’elaborazione del nuovo istituto comunitario.

Troisi, P. (2005). L’arresto operato dalla polizia giudiziaria a seguito di segnalazione nel sistema di informazione Schengen. In L. Kalb (a cura di), Mandato di arresto europeo e procedure di consegna. Commento alla Legge 22 aprile 2005, n. 69: "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri" e sintesi dei lavori parlamentari (pp. 173-246). Milano : Giuffrè.

L’arresto operato dalla polizia giudiziaria a seguito di segnalazione nel sistema di informazione Schengen

Troisi, P
2005-01-01

Abstract

Generalmente, il primo atto compiuto all’interno dello Stato di rifugio, in vista della successiva (ed eventuale) estradizione, è costituito dall’arresto del ricercato su iniziativa della polizia giudiziaria, che rappresenta, pertanto, la modalità attraverso la quale prende, di solito, avvio il procedimento di estradizione. Il ricorso all’intervento della polizia giudiziaria si rende necessario soprattutto nei casi in cui l’autorità straniera abbia diramato all’estero le ricerche della persona nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna o, comunque, un provvedimento limitativo della libertà personale. Con l’ordine di diffusione internazionale delle ricerche lo Stato emittente mira, principalmente, a venire a conoscenza del luogo in cui il ricercato si sia rifugiato; tuttavia, allorquando, in forza di una convenzione ratificata in materia, degli usi internazionali o della legge interna allo Stato, quest’ordine assume il valore di richiesta di «arresto provvisorio» a scopo di estradizione, l’obiettivo perseguito è, appunto, la cattura del «fuggiasco». E a tale cattura provvede, ricorrendone i presupposti, la polizia giudiziaria. L’iniziativa della polizia giudiziaria, nel contesto della disciplina estradizionale interna, costituisce, in particolare, lo «strumento» attraverso il quale il legislatore — pur nel silenzio, sul punto, delle convenzioni internazionali — ha inteso far fronte alla situazione di urgenza rappresentata dall’imminente pericolo di fuga della persona di cui si intende richiedere l’estradizione. Un tale «strumento» non poteva certo mancare nella normativa di recepimento della decisione quadro sul mandato di arresto europeo. Pur non essendo espressamente previsto dalla decisione comunitaria, infatti, l’arresto ad opera della polizia giudiziaria risponde appieno all’esigenza di una rapida ed efficace cooperazione giudiziaria nello spazio comune europeo, anzi, nell’ottica di una libera circolazione, in regime di mutuo riconoscimento, delle decisioni inerenti alla materia della libertà personale, rappresenta una delle principali concretizzazioni delle finalità perseguite attraverso l’elaborazione del nuovo istituto comunitario.
2005
Settore IUS/16 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Italian
Rilevanza nazionale
Capitolo o saggio
Troisi, P. (2005). L’arresto operato dalla polizia giudiziaria a seguito di segnalazione nel sistema di informazione Schengen. In L. Kalb (a cura di), Mandato di arresto europeo e procedure di consegna. Commento alla Legge 22 aprile 2005, n. 69: "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri" e sintesi dei lavori parlamentari (pp. 173-246). Milano : Giuffrè.
Troisi, P
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2108/25189
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