Il saggio intende approfondire la problematica relativa alla corretta valutazione del merito creditizio nell’ambito della disciplina, di derivazione comunitaria, nota come “Mortgage Credit directive”. Partendo dall’analisi delle principali novità introdotte dalle nuove disposizioni in tema di trasparenza delle relazioni con la clientela, e andando a sottolineare l’importanza di un’applicazione concreta del principio della buona fede, si è inteso approfondire quali possano essere le conseguenze civilistiche della conclusione di un contratto “senza merito”, a causa di comportamenti, posti in essere dal mutuante in fase anteriore alla conclusione del contratto, non conformi sia al T.U.B. sia alla disciplina secondaria di Banca d’Italia. Si è così giunti alla ricostruzione di una c.d. “eccezione di non inadempimento”, da porsi in relazione ai principi generali in tema di risolubilità del contratto di mutuo, attribuendo efficacia intepretativa alle disposizioni di Banca d’Italia in tema di gestione pro-attiva di eventuali situazioni patologiche di inadempimento o di difficoltà nell’adempimento in capo al consumatore – mutuatario.
Iurilli, C. (2020). La Mortgage Credit Directive. Il credito immobiliare ai consumatori, la rilevanza della fase precontrattuale nella valutazione del merito creditizio e l’introduzione dell’eccezione di «non inadempimento». COMPARAZIONE E DIRITTO CIVILE(2), 625-650.
La Mortgage Credit Directive. Il credito immobiliare ai consumatori, la rilevanza della fase precontrattuale nella valutazione del merito creditizio e l’introduzione dell’eccezione di «non inadempimento»
Iurilli, C
2020-06-01
Abstract
Il saggio intende approfondire la problematica relativa alla corretta valutazione del merito creditizio nell’ambito della disciplina, di derivazione comunitaria, nota come “Mortgage Credit directive”. Partendo dall’analisi delle principali novità introdotte dalle nuove disposizioni in tema di trasparenza delle relazioni con la clientela, e andando a sottolineare l’importanza di un’applicazione concreta del principio della buona fede, si è inteso approfondire quali possano essere le conseguenze civilistiche della conclusione di un contratto “senza merito”, a causa di comportamenti, posti in essere dal mutuante in fase anteriore alla conclusione del contratto, non conformi sia al T.U.B. sia alla disciplina secondaria di Banca d’Italia. Si è così giunti alla ricostruzione di una c.d. “eccezione di non inadempimento”, da porsi in relazione ai principi generali in tema di risolubilità del contratto di mutuo, attribuendo efficacia intepretativa alle disposizioni di Banca d’Italia in tema di gestione pro-attiva di eventuali situazioni patologiche di inadempimento o di difficoltà nell’adempimento in capo al consumatore – mutuatario.File | Dimensione | Formato | |
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