La Suprema Corte, con l’arresto giurisprudenziale in commento, ha stabilito che il vincolo del prezzo massimo di cessione di immobili realizzati nell’ambito dell’edilizia economica e popolare ex art. 35, L. n. 865/1971 non spiega efficacia limitata al primo trasferimento, quello, cioè, intervenuto tra il costruttore ed il primo avente causa, ma segue l’immobile, a titolo di onere reale, in tutti i successivi passaggi di proprietà. Tale soluzione interpretativa evita che le agevolazioni concesse a soggetti in precarie condizioni economiche per acquistare la proprietà, piena o superficiaria, di alloggi costruiti con il contributo dello Stato, si trasformino in uno strumento di speculazione, eludendo così gli scopi perseguiti dalla normativa di settore.
Bellante, M. (2016). Edilizia pubblica convenzionata e vincolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi. IL CORRIERE GIURIDICO, 33(12).
Edilizia pubblica convenzionata e vincolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi
Bellante, M
2016-12-01
Abstract
La Suprema Corte, con l’arresto giurisprudenziale in commento, ha stabilito che il vincolo del prezzo massimo di cessione di immobili realizzati nell’ambito dell’edilizia economica e popolare ex art. 35, L. n. 865/1971 non spiega efficacia limitata al primo trasferimento, quello, cioè, intervenuto tra il costruttore ed il primo avente causa, ma segue l’immobile, a titolo di onere reale, in tutti i successivi passaggi di proprietà. Tale soluzione interpretativa evita che le agevolazioni concesse a soggetti in precarie condizioni economiche per acquistare la proprietà, piena o superficiaria, di alloggi costruiti con il contributo dello Stato, si trasformino in uno strumento di speculazione, eludendo così gli scopi perseguiti dalla normativa di settore.File | Dimensione | Formato | |
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